I LAVORATORI CESSATI DAL SERVIZIO HANNO DIRITTO AGLI AUMENTI

I LAVORATORI CESSATI DAL SERVIZIO HANNO DIRITTO AGLI AUMENTI CONTRATTUALI RETROATTIVI?

'I LAVORATORI CESSATI DAL SERVIZIO HANNO DIRITTO AGLI AUMENTI CONTRATTUALI RETROATTIVI?'
I LAVORATORI CESSATI DAL SERVIZIO HANNO DIRITTO AGLI AUMENTI CONTRATTUALI RETROATTIVI?

Per escludere l'applicabilità degli effetti retroattivi del nuovo contratto collettivo ai lavoratori cessati dal servizio prima della data di conclusione dello stesso, occorre che le parti sociali limitino tali benefici esclusivamente ai dipendenti ancora in organico. Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 29906 del 25 ottobre 2021. Nella vicenda in esame, la Corte d’Appello respingeva l’opposizione proposta da un’azienda nei confronti del decreto ingiuntivo, con cui era stato intimato il pagamento, a favore del dirigente, delle differenze retributive maturate dall’1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2005, per effetto dell'applicazione degli aumenti contrattuali previsti, per detto quadriennio, dal CCNL sottoscritto il 14 giugno 2007. Il giudice di merito stabiliva che, laddove contenga clausole migliorative ad efficacia retroattiva, il CCNL è applicabile indistintamente a tutto il personale in servizio nel periodo di riferimento, sebbene non più in organico alla data di sottoscrizione del nuovo contratto. A questo punto, la società si rivolgeva alla Cassazione, che confermava quanto statuito dalla Corte territoriale. Secondo gli Ermellini, “Il lavoratore, che sia iscritto ad una associazione sindacale e così abbia dato mandato alla stessa per la stipulazione di un nuovo contratto collettivo, ha diritto all’applicazione delle disposizioni contenute in tale contratto, anche se lo stesso sia stipulato successivamente alla data in cui il suo rapporto di lavoro è terminato, qualora le parti contraenti abbiano espressamente attribuito efficacia retroattiva al nuovo contratto senza alcuna distinzione fra i dipendenti in servizio e quelli non più in servizio alla data di stipulazione”. Per la Suprema Corte, è, infatti, necessario che le parti sociali, nell'esercizio della loro autonomia collettiva, prevedano espressamente che determinati aumenti della retribuzione, riconosciuti con effetto retroattivo, spettino soltanto ai lavoratori in organico alla data del rinnovo, e non anche ai lavoratori cessati dal servizio. In virtù del suddetto principio di diritto, il Tribunale Supremo rigettava il ricorso dell’azienda.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'