SULLA NOZIONE DI ATTIVITÀ GIORNALISTICA E RADIOTELEVISIVA: IL PUNTO

SULLA NOZIONE DI ATTIVITÀ GIORNALISTICA E RADIOTELEVISIVA: IL PUNTO DELLA SUPREMA CORTE

'SULLA NOZIONE DI ATTIVITÀ GIORNALISTICA E RADIOTELEVISIVA: IL PUNTO DELLA SUPREMA CORTE'
SULLA NOZIONE DI ATTIVITÀ GIORNALISTICA E RADIOTELEVISIVA: IL PUNTO DELLA SUPREMA CORTE

Va intesa come giornalistica, la prestazione di lavoro intellettuale, della sfera dell'espressione originale o di critica rielaborazione del pensiero, che, utilizzando il mezzo di diffusione scritto, verbale o visivo, è volta a comunicare ad una massa indifferenziata di utenti, idee, convinzioni o nozioni, attinenti ai campi più diversi della vita spirituale, sociale, politica, economica, scientifica e culturale, ovvero notizie raccolte ed elaborate con obiettività, sebbene non disgiunta da valutazione critica. Ciò è quanto precisato dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16377 del 10 giugno 2021. Secondo gli Ermellini, “costituisce infatti, attività giornalistica - presupposta, ma non definita dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista - la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo; assume inoltre rilievo, a tal fine, la continuità o periodicità del servizio, del programma o della testata nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'inserimento continuativo del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa”. Non può iscriversi, in maniera riduttiva, l'attività giornalistica radiotelevisiva solo nell'ambito delle radio o dei telegiornali o nelle testate prettamente giornalistiche e di informazione, dal momento che la stessa rientra pure in programmi di intrattenimento o di svago, purché con contenuto propriamente informativo, essendo irrilevante a tali fini la legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista. Inoltre, è irrilevante, per il riconoscimento della natura giornalistica dell'attività prestata dal dipendente RAI, la struttura aziendale dell'ente presso cui questi svolge la sua attività, essendo, invece, significativo il peculiare carattere informativo delle mansioni svolte. Il giornalista si pone come “mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisirne la conoscenza, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e predisporre il messaggio con apporto soggettivo e creativo, ed assumendo rilievo, a tal fine, anche l'attualità delle notizie e la tempestività dell'informazione, che costituiscono gli elementi differenziatori rispetto ad altre professioni intellettuali e sono funzionali a sollecitare l'interesse dei cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli di attenzione per la loro novità”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'