L’ASSICURAZIONE INAIL NON COPRE L’INFORTUNIO AVVENUTO DURANTE LA

L’ASSICURAZIONE INAIL NON COPRE L’INFORTUNIO AVVENUTO DURANTE LA PAUSA CAFFÈ

'L’ASSICURAZIONE INAIL NON COPRE L’INFORTUNIO AVVENUTO DURANTE LA PAUSA CAFFÈ'
L’ASSICURAZIONE INAIL NON COPRE L’INFORTUNIO AVVENUTO DURANTE LA PAUSA CAFFÈ

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 32473 dell’8 novembre 2021, ha stabilito che non può essere coperto dall’assicurazione INAIL l’incidente verificatosi durante un'attività non intrinsecamente lavorativa e non coincidente, per modalità di tempo o di luogo, con le prestazioni dovute. Nella vicenda in esame, la Corte d’Appello accoglieva la domanda di una lavoratrice, la quale era stata vittima di un incidente lungo il tragitto che stava percorrendo a piedi in rientro da una breve pausa caffè. La donna aveva, infatti, chiesto l'indennità di malattia per inabilità assoluta temporanea e l'indennizzo corrispondente ad un danno permanente del 10%, relativamente al suddetto infortunio. Secondo il giudice di merito, l'evento era connesso ed accessorio all'attività di lavoro e non ricorreva un’ipotesi di rischio elettivo. A questo punto, l’INAIL si rivolgeva alla Cassazione, lamentando la violazione dell'art. 2 t.u. n. 1124 del 1965 e la falsa applicazione dell'art. 12 d.lgs. n. 38 del 2000. Il Tribunale Supremo accoglieva il ricorso, specificando che l’assicurazione INAIL copre soltanto gli infortuni ingenerati dalla causa violenta in occasione di lavoro. Per gli Ermellini, l’assicurazione infortuni, secondo l'intento del legislatore del 1965, non è finalizzata a coprire i rischi generici, cui il lavoratore stesso soggiace al pari di tutti gli altri cittadini, a prescindere cioè dall'esplicazione dell'attività lavorativa (a meno che non si tratti di rischi "aggravati" da peculiari circostanze, in presenza delle quali possa dirsi che è ancora una volta il lavoro ad offrire occasione per l'incontro della causa violenta con l'organismo dell'infortunato), nè ad apprestare una speciale tutela in favore del lavoratore per il solo fatto che allo stesso sia occorso, in attualità di lavoro, un qualunque evento che in qualche modo abbia leso la sua integrità fisica o mentale. L'indennizzabilità, per la Suprema Corte, “non consegue alla mera circostanza che l'infortunio si sia verificato nel tempo e nel luogo della prestazione lavorativa, occorrendo invece, come requisito essenziale, la sussistenza dell'anzidetto nesso tra lavoro e rischio, nel senso che il lavoro determina non tanto il verificarsi dell'evento quanto l'esposizione a rischio dell'assicurato”. Come requisito essenziale, è necessaria la sussistenza di un “nesso eziologico fra attività lavorativa e rischio assicurato, nel senso che il rischio indennizzabile a norma della legge citata, anche se non è quello insito nelle mansioni svolte dall'assicurato (c.d. rischio specifico), non può comunque essere totalmente estraneo all'attività lavorativa, come nel caso di rischio elettivo, scaturito cioè da una scelta arbitraria del lavoratore il quale, mosso da impulsi personali, crei ed affronti volutamente una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'