INFORTUNIO SUL LAVORO E CAUSA VIOLENTA

INFORTUNIO SUL LAVORO E CAUSA VIOLENTA

'INFORTUNIO SUL LAVORO E CAUSA VIOLENTA'
INFORTUNIO SUL LAVORO E CAUSA VIOLENTA

Con la sentenza n. 923/2021, il Tribunale di Velletri si è pronunciato in tema di causa violenta nell’infortunio sul lavoro. Nella vicenda in esame, Tizio citava a giudizio l’Inail, chiedendo l’accertamento degli esiti invalidanti permanenti in percentuale superiore a quella originariamente riconosciuta dal predetto Istituto. Tizio, in merito alla causa violenta dell’infortunio asseriva che: • dall’anno 2017 svolgeva la mansione di autista e che il 4 settembre 2017, verso le ore 15, nel mentre scaricava la merce dal suo furgone cadeva accidentalmente dal retro del mezzo e, a causa dell’urto, riportava “frattura scomposta esposta della tibia destra e del perone destro, ferita lacero contusa della gamba destra”, con prognosi di 40 gg s.c., refertate nell’immediatezza dal PS dell’Ospedale; • veniva accertata frattura in tre frammenti del malleolo tibiale con distacco ed angolatura del moncone mediale per apertura della pinza tibio-peroneale, minimo scivolamento caudale del moncone prossimale, frattura spiroide del terzo distale del perone con disassiamento e parziale sovrapposizione dei monconi, estesa imbibizione edematosa dei tessuti molli periarticolari prevalentemente a carico del compartimento mediale e presenza di minute formazioni aeree nel contesto del tessuto periarticolare sul versante plantare; • in seguito, Tizio denunciava all’Inail l’infortunio sulla base della diagnosi “Arto inf. dx: ipotrofia, algie, infiltrato fibroso caviglia in esiti fratturativi; esiti cicatriziali; limitazione funzionale caviglia”, ma l’Istituto rigettava il riconoscimento dell’infortunio risultando, a suo dire, assente la causa violenta. Il Tribunale sottolineava che in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la norma contenuta nell’art. 41 c.p., secondo cui “il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, principio secondo il quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell’evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 c.p. in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l’evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni”. Altresì, il Tribunale, condividendo le risultanze della CTU e accertando il diritto del lavoratore, condannava l’Inail a corrispondere l’indennizzo in capitale previsto dal D. Lgs. 38/2000 per il danno biologico permanente del 15%, oltre interessi legali e detratto quanto già corrisposto allo stesso.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'