Lavoratori del pubblico impiego: cambiano le regole per le visite

Lavoratori del pubblico impiego: cambiano le regole per le visite fiscali

'Lavoratori del pubblico impiego: cambiano le regole per le visite fiscali '
Lavoratori del pubblico impiego: cambiano le regole per le visite fiscali

Il prossimo 13 gennaio entrerà in vigore il nuovo regolamento per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia. Il decreto n. 206 del 17.10.2017, pubblicato in G.U. il 29 dicembre scorso, contiene le nuove procedure per l'accertamento delle assenze per malattia per tutti i comparti del Pubblico Impiego ed introduce diverse novità. Il fine è quello di diminuire i costi per le pubbliche amministrazioni ed assicurare dei controlli più efficaci per le assenze per malattia. Le novità non riguarderanno tutti i lavoratori statali, restano infatti escluse diverse categorie di lavoratori pubblici: Forze armate: Esercito, Marina militare, Aeronautica militare; Corpi di polizia ad ordinamento militare: Guardia di Finanza e Carabinieri; Corpi di polizia ad ordinamento civile: Polizia dello Stato e Polizia Penitenziaria; Corpo nazionale dei vigile del fuoco, con esclusione del personale volontario; Dipendenti degli enti pubblici economici, gli enti morali, le aziende speciali. Le visite fiscali potranno avvenire fin dal primo giorno di malattia ( su richiesta dal datore di lavoro), o potranno essere disposte anche direttamente dall'Inps. Potranno avere cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità di giornate festive o di riposo settimanale. Il controllo medico-fiscale va richiesto soprattutto quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative (Art.55 del D.Lgs.165/2001 Art.55 septies comma 5). La visita fiscale può essere ripetitiva e quindi il medico fiscale può bussare alla porta anche più volte nel corso dello stesso periodo di malattia.

Il Consiglio di Stato aveva auspicato un'equiparazione dei controlli nel settore pubblico con quelli del settore privato (dove le fasce orarie vanno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, per un totale di 4 ore),ma nel testo licenziato non è stata apportata alcuna modifica alle fasce orarie in cui il lavoratore malato dovrà essere reperibile al proprio domicilio (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18). I dipendenti pubblici (insegnanti, dipendenti della P.A., degli enti locali, i militari, vigili del fuoco, Asl, enti locali), che si assentano per malattia hanno l’obbligo di reperibilità 7 giorni su 7, inclusi i festivi.
La suddetta disciplina non si applica alle assenze per infortunio o malattia professionale.