ARTICOLO 2070 C.C. E CCNL

ARTICOLO 2070 C.C. E CCNL

'ARTICOLO 2070 C.C. E CCNL'
ARTICOLO 2070 C.C. E CCNL

Un’azienda che esercita una specifica attività può applicare un contratto collettivo di un diverso settore? L’art. 2070 c.c. dispone che “L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore. Se l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività. Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un'attività organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attività”. La norma in questione è strettamente connessa all’abrogato ordinamento corporativo e risulta essere incompatibile con un sistema basato sulla libera autodeterminazione sindacale. Il primo comma dell’art. 2070 c.c. non opera nei confronti della contrattazione collettiva di diritto comune, in quanto quest’ultima ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, abbiano aderito al contratto. In tal senso, la Suprema Corte, con la sentenza n. 1813/2010, ha stabilito che “nell’ordinamento attuale, venuto meno il contenuto normativo dell’art. 2070 c.c., vige il principio per il quale, se il datore di lavoro non aderisce al sindacato imprenditoriale firmatario dell’accordo collettivo della cui applicazione si tratti, non vi è un obbligo giuridico per l’imprenditore stesso di applicare il contratto corrispondente all’effettiva attività economica esercitata”. Nell’ipotesi in cui il contratto individuale di lavoro sia regolato da un CCNL che si riferisca ad un settore diverso da quello dell’attività svolta dal datore, il dipendente non può pretendere l’applicazione di un CCNL diverso se il datore di lavoro non vi è obbligato in ragione dell’appartenenza all’organizzazione sindacale stipulante. In tali casi, il prestatore di lavoro può solo richiamare la diversa disciplina collettiva come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ai sensi dell’art. 36 della Costituzione, deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto dal CCNL applicato. Ciò è confermato da una pronuncia della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Il ricorso al criterio della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro, fissato dall'art. 2070 c.c., è consentito al solo fine di individuare il parametro della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost., quando non risulti applicato alcun contratto collettivo, e sia dedotta l'inadeguatezza della retribuzione contrattuale ex art. 36 Cost. rispetto alla effettiva attività lavorativa esercitata” (Cass., sent. n. 10002/2000). Nel vigente ordinamento del rapporto di lavoro subordinato, regolato da contratti collettivi di diritto comune, all'individuazione del contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro si deve procedere mediante l'indagine della volontà delle parti risultante, oltre che da espressa pattuizione, anche implicitamente dalla eventuale protratta e non contestata applicazione di un contratto collettivo determinato. Con la sentenza n. 5596 del 14 aprile 2001, i giudici di piazza Cavour hanno sottolineato che i contratti collettivi di lavoro, non dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della legge n. 741 del 1959, essendo atti di natura negoziale e privatistica, si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di detta condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi e li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole. Il semplice richiamo alle tabelle salariali di un CCNL, o la circostanza che il datore di lavoro, non iscritto ad alcuna delle associazioni sindacali stipulanti il CCNL, abbia applicato solo alcune clausole di detto contratto, non basta per concretizzare un’adesione implicita, tale da rendere applicabile il contratto collettivo nell’intero suo contenuto.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'