APPALTI ENDOAZIENDALI E DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E INTERPOSIZIONE

APPALTI ENDOAZIENDALI E DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E INTERPOSIZIONE

'APPALTI ENDOAZIENDALI E DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E INTERPOSIZIONE'
APPALTI ENDOAZIENDALI E DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E INTERPOSIZIONE

Con l’ordinanza n. 2659 del 28 gennaio 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro in ordine agli appalti cosiddetti endoaziendali. Nella vicenda in esame, la Corte d'Appello confermava la pronuncia del Tribunale con cui era stata rigettata la domanda di Tizio, dipendente della società Alfa, con cui veniva richiesto il riconoscimento della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di Trenitalia spa, sul presupposto dell'esistenza di un’interposizione fittizia di manodopera; i giudici di merito ritenevano non raggiunta la prova di tale interposizione. Per la cassazione di detta sentenza, Tizio proponeva ricorso, sollevando due motivi: • con il primo motivo, il ricorrente lamentava la violazione o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell'art. 1, legge n. 1369 del 1960; degli artt. 29 e degli artt. da 20 a 28 del d.lgs. n. 276 del 2003; in particolare, Tizio asseriva che la Corte territoriale non aveva dato rilievo alla ingerenza della committente nell'organizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti della società Alfa, né al rischio di impresa posto esclusivamente a carico di Trenitalia, omettendo in tal modo di sussumere la fattispecie concreta in quella astratta di cui agli artt. 29 e 27, d.lgs. n. 276 del 2003; • con il secondo motivo il dipendente denunciava, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l'omesso esame “delle istanze istruttorie formulate in ricorso”. Gli Ermellini, poiché ritenevano le censure infondate, rigettavano il ricorso. In particolare, i giudici di legittimità stabilivano che “il divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti “endoaziendali”, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'