USURA ORIGINARIA :  se  al momento della stipula gli interessi

USURA ORIGINARIA : se al momento della stipula gli interessi moratori superano il tasso soglia, non è dovuto alcun interesse. (C. Cass., 4 ottobre 2017)

'USURA ORIGINARIA :  se  al momento della stipula gli interessi moratori superano il tasso soglia, non è dovuto alcun interesse. (C. Cass., 4 ottobre 2017)'
USURA ORIGINARIA : se al momento della stipula gli interessi moratori superano il tasso soglia, non è dovuto alcun interesse. (C. Cass., 4 ottobre 2017)

Questo l’importante e chiarificatore principio di diritto sancito dalla VI Sez. Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23192, pubblicata il 04/10/2017. La Suprema Corte nelle ragioni della decisione opera un rinvio esplicito e letterale all’art. 1815, co.2 ai sensi del quale se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Inoltre, per chiarire quali interessi sono da considerare usurari, viene richiamato l’art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394,convertito in l. 28 febbraio 2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti,a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Con tali ragioni, la Suprema Corte ha dichiarato manifestamente infondato il ricorso proposto dall'istituto di credito, ricordando che: come ha già avuto modo di statuire la giurisprudenza di legittimità, in tema di contratto di mutuo, l’art. 1 della legge n. 108/1996,che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati , riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori ( Cass. 4 aprile 2003, n. 5324).