Ripetizione interessi anatocistici ed onere della prova (Trib. Pavia,

Ripetizione interessi anatocistici ed onere della prova (Trib. Pavia, 21 aprile 2018)

'Ripetizione interessi anatocistici ed onere della prova (Trib. Pavia, 21 aprile 2018)'
Ripetizione interessi anatocistici ed onere della prova (Trib. Pavia, 21 aprile 2018)

Ancora una condanna dell'istituto di credito alla restituizione delle somme versate dal correntista a titolo di interessi anatocistici. Anche per il giudice lombardo l’onere della prova della pattuizione scritta delle condizioni economiche del rapporto di conto corrente ricade sulla Banca. Il correntista, infatti, chiedendo l’accertamento o la ripetizione dell’indebito, in relazione al rapporto di conto corrente, è onerato solamente dell’allegazione e prova dei pagamenti svolti e dell’assenza di causa. Quest’ultimo elemento, essendo negativo, non può essere provato dalla correntista, bensì solo allegato: l’onere di fornire la prova del fatto positivo contrario, ossia della sussistenza del titolo, quindi, ricade sulla Banca. Ed in assenza di approvazione per iscritto da parte del correntista, la capitalizzazione degli interessi passivi non si applicherà anche successivamente all’entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 09.02.2000.