Non opera la prescrizione decennale in assenza di indicazione da parte

Non opera la prescrizione decennale in assenza di indicazione da parte della Banca dei pagamenti con funzione solutoria. (C.Appello L'aquila, 17 gennaio 2018)

'Non opera la prescrizione decennale in assenza di indicazione da parte della Banca dei pagamenti con funzione solutoria.  (C.Appello L'aquila, 17 gennaio 2018)'
Non opera la prescrizione decennale in assenza di indicazione da parte della Banca dei pagamenti con funzione solutoria. (C.Appello L'aquila, 17 gennaio 2018)

La C. Appello di L’Aquila con la sentenza n. 83 del 17.01.2018 ha affermato ancora una volta, come in tema di rapporto di conto corrente bancario, in punto di prescrizione e di distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, la Banca è tenuta ad assolvere l'onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e ripristinatoria al fine di dimostrare tale funzione. I giudici abruzzesi hanno dato applicazione ai principi dettati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, in base ai quali l’azione di ripetizione d’indebito, proposta dal cliente di una banca, che lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi debitori maturati sul conto corrente, è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto (cfr.: Cass. SS.UU. 24418/2010; Cass. 10713/2016; Cass. 3190/2017).

Sull’argomento va aggiunto che la Suprema Corte ha avuto occasione di precisare, sempre in tema di prescrizione delle pretese restitutorie, che i versamenti eseguiti sul conto corrente in costanza di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista ( Cass. 4518/2014), chiarendo infine con la recentissima ordinanza n. 28819/2017, che incombe sulla Banca che eccepisca la prescrizione del credito l’onere di far valere l’avvenuta effettuazione di rimesse solutorie in pendenza di rapporto,non essendo configurabile, in mancanza di tali versamenti, l’inerzia del creditore che rappresenta il fatto costitutivo dell’eccezione.