Interessi usurari e sospensione del decreto ingiuntivo (Trib. Bari, 9

Interessi usurari e sospensione del decreto ingiuntivo (Trib. Bari, 9 novembre 2017)

'Interessi usurari e sospensione del decreto ingiuntivo (Trib. Bari, 9 novembre 2017)'
Interessi usurari e sospensione del decreto ingiuntivo (Trib. Bari, 9 novembre 2017)

Tribunale di Bari, Giud. C. Soria - Ord. 09 Novembre 2017. Con l’ordinanza in oggetto il giudice dell’esecuzione, ha sospeso ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso in favore della banca. Il presupposto che ha originato il provvedimento in esame, è l’ormai pacifico orientamento per cui ai sensi dell’art. 644, co.IV c.p., per la determinazione del tasso d’interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito.

In passato, numerosi Tribunali di merito si erano pronunciati in tal senso (cfr. Tribunale di Roma, Giud. Catallozzi, ord. 7 Agosto 2014 ; Tribunale di Monza, 25 luglio 2015;Tribunale di Rimini, 27 giugno), mentre l’orientamento abbracciato dalla Suprema Corte tende a restringere notevolmente il campo di applicazione dello strumento oppositivo, legittimando solo l’allegazione di fatti modificati ed estintivi del rapporto sostanziale. La sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo disposta dal giudice dell'opposizione, determina la sospensione dell'esecuzione forzata promossa in base a quel titolo, ed impedisce quindi, che il processo esecutivo instaurato contro il debitore ingiunto possa proseguire. Pertanto, gli atti del processo esecutivo compiuti dopo la sospensione dell'esecuzione forzata, sono impugnabili con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 del c.p.c. La sospensione dell'esecuzione di cui alla norma in esame può riguardare solamente l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo concessa solo al momento della sua emanazione ai sensi dell'art. 642 di rito e, non anche l'esecuzione provvisoria concessa, nel corso del giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 648 c.p.c.