Superbonus, con il Dl Semplificazioni novità in arrivo.

Superbonus, con il Dl Semplificazioni novità in arrivo.

'Superbonus, con il Dl Semplificazioni novità in arrivo.'
Superbonus, con il Dl Semplificazioni novità in arrivo.

La bozza di decreto semplificazioni datata 21 maggio, provvedimento per l’attuazione del PNRR,all'articolo 17, prevede specifiche misure per: le fonti rinnovabili, efficientamento energetico e Superbonus. Più nel dettaglio trattano la semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici cambia alcuni dettami per la fruizione delle rispettive agevolazioni.

Per il Superbonus, seppur non esplicitando la tanto agoniata proroga al 2023, il provvedimento dispone novità che semplificano l’accesso al Superbonus del 110% di cui al decreto Rilancio, cancellando alcuni requisiti per la fruizione dell’agevolazione e disponendo uno snellimento nella documentazione tecnica da produrre. Una delle principali novità introdotte dal decreto semplificazioni spetta alla eliminazione del vincolo della disponibilità dell’accesso autonomo e dell’indipendenza funzionale per gli edifici unifamiliari. È, difatti, prevista nel testo della bozza in commento l’abrogazione all’articolo 119 del D.L. n. 34/2020 comma 1, lettera c). E precisamente la frase che individuava un requisito fondamentale "che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi all’esterno". La frase virgolettata e soppressa fa venir meno la richiesta dei requisiti per poter fruire della disciplina Superbonus:

  • dell’indipendenza funzionale;
  • della disponibilità di accessi autonomi all’esterno.

È disposta la possibilità di beneficiare della detrazione maggiorata per la sostituzione di “qualsiasi tipo di impianto di riscaldamento”, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti.

Fra le novità è disposto per gli immobili della categoria catastale D/2, l’ampliamento della categoria dei beneficiari in cui entrano a far parte i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del Tuir, in cui rientrano anche tutti quegli edifici utilizzabili nel settore turistico, quali: alberghi, agriturismi, bed and breakfast e simili.

Ma la modifica più importante riguarda la sostituzione integrale del comma 13-ter (che ha generato tante problematiche interpretative). Nella sua nuova versione l’art. 119, comma 13-ter prevede: "Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto all’ art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento." Ciò significa che tutti gli interventi che accedono al superbonus, ad esclusione di quelli con demolizione e ricostruzione, potranno essere realizzati mediante presentazione di CILA e senza l’asseverazione di conformità edilizia-urbanistica. Nella CILA dovranno essere attestati solo gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. Per questi interventi la decadenza del beneficio fiscale previsto all’ art. 49 del DPR n. 380/2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione dei dati; non corrispondenza al vero delle attestazioni.

Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.