Superbonus 110% ,sconto in fattura e cessione del credito.

Superbonus 110% ,sconto in fattura e cessione del credito.

'Superbonus 110% ,sconto in fattura e cessione del credito.'
Superbonus 110% ,sconto in fattura e cessione del credito.

Il vero successo del superbonus in questi mesi lo si deve alle opzioni alternative alla detrazione fiscale, quali: sconto in fattura e cessione del credito . Le due opzioni previste all'art. 121 del Decreto Rilancio hanno dato accesso agli interventi a molti contribuenti che altrimenti non avrebbero potuto effettuare lavori sui propri immobili.

La condizione per fruire di una detrazione fiscale è possedere un reddito, e anche avendolo, è sempre necessario che ci sia la capienza fiscale per poter beneficiare di incentivi che, se non fruiti nell'anno di riferimento, vengono persi. L'art. 121 del Decreto Rilancio ha, invece, istituzionalizzato le due opzioni alternative di:

  • sconto in fattura, ovvero un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • cessione del credito di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Ma non solo. Perché l'art. 121 ha previsto queste due opzioni per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per gli interventi di superbonus ma anche molti altri interventi (ecobonus, sismabonus, bonus facciata, ecosismabonus, fotovoltaico ordinario, colonnine di ricarica ordinarie).

Con le proroghe del Fondo complementare al PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.160 del 6 luglio, della legge n.101/2021 del 1° luglio, di conversione con modificazioni del DL 59/2021 non sono state inserite però le proroghe alle opzioni alternative previste per il 2022 (cioè sconto in fattura e cessione del credito) all'art. 121, comma 7-bis del Decreto Rilancio che attendono la conferma dell'Europa per essere considerate effettive.

Dunque, benché il D.L. n. 59/2021 (già convertito in legge) consenta ai condomini l'accesso al superbonus per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, se ad oggi si dovesse firmare un contratto per l'esecuzione di interventi con cronoprogramma settembre 2021-marzo 2022, non sarà possibile prevedere lo sconto in fattura (o scegliere la cessione del credito) per le spese sostenute nell'anno 2022.

Le scadenze (ad oggi) del Superbonus 110% sono queste:

  • persone fisiche (edifici unifamiliari): 31 dicembre 2021 (NB - con approvazione del Consiglio UE, questa data si sposterebbe al 30 giugno 2022);
  • persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità: 31 dicembre 2022 con SAL al 60% entro il 30 giugno 2022, altrimenti 30 giugno 2022;
  • condomini: 31 dicembre 2022 (senza SAL);
  • IACP: 31 dicembre 2023 con SAL al 60% entro il 30 giugno 2023, altrimenti 30 giugno 2023;
  • altri fruitori: 31 dicembre 2021 (NB - con approvazione del Consiglio UE, questa data si sposterebbe al 30 giugno 2022).