L'Agenzia dell'entrate pubblica il Decreto direttoriale per lo sconto

L'Agenzia dell'entrate pubblica il Decreto direttoriale per lo sconto in fattura per sisma ed ecobonus.

'L'Agenzia dell'entrate pubblica il Decreto direttoriale per lo sconto in fattura per sisma ed ecobonus.'
L'Agenzia dell'entrate pubblica il Decreto direttoriale per lo sconto in fattura per sisma ed ecobonus.

Come noto, l’art. 10, commi 1 e 2 del D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), convertito con modifiche nella Legge n. 58/2019, ha stabilito che i soggetti aventi diritto alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, di cui rispettivamente agli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi stessi. Il 3° comma del citato art. 10 stabiliva che per le modalità operative si doveva attendere apposito Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato con le modalità di applicazione dello sconto il 31 luglio 2019.

Il sopracitato Provvedimento direttoriale prevede:

• i beneficiari delle detrazioni per interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni previste, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite F24, in 5 quote annuali di pari importo. In entrambi i casi, il fornitore che ha effettuato gli interventi può a sua volta cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi; rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari;

• l’importo dello sconto praticato in fattura dal fornitore non riduce l’imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;

• per gli interventi eseguiti su singole unità immobiliari, l’esercizio dell’opzione dev’essere comunicato dal soggetto avente diritto alla detrazione, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, oppure presentando agli uffici dell’Agenzia stessa un apposito modello (approvato con il medesimo provvedimento).

La comunicazione mediante le funzionalità dell’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata dal soggetto avente diritto alla detrazione e deve contenere, a pena d’inammissibilità: la denominazione e il codice fiscale del soggetto avente diritto alla detrazione; la tipologia di intervento effettuato; l’importo complessivo della spesa sostenuta; l’anno di sostenimento della spesa; l’importo complessivo del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante); i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento; la denominazione e il codice fiscale del fornitore che applica lo sconto; la data in cui è stata esercitata l’opzione; l’assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione e la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l’intervento effettuato.