Proroga per le scadenze in materia di sicurezza antincendio.

Proroga per le scadenze in materia di sicurezza antincendio.

'Proroga per le scadenze in materia di sicurezza antincendio.'
Proroga per le scadenze in materia di sicurezza antincendio.

Lo scorso 17 marzo la Rete delle Professioni Tecniche aveva scritto al Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, chiedendo una proroga dei termini previsti per legge per l’ottemperamento di alcuni obblighi normativi e procedurali. L' emergenza epidemiologica Covid-19 ha causato una battuta di arresto di tutte le attività, anche quelle ingegneristiche, uno segnale di arresto che si traduce nell’impossibilità di rispettare anche scadenze in materia di sicurezza antincendio. Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha concesso alcune proroghe per le attività dei professionisti antincendio che, a causa dell'emergenza epidemologica, non possono essere garantite nei tempi previsti. Il CNI fa sapere in una nota diffusa che i Vigili del Fuoco hanno confermato affermativamente i differimenti relativi alle richieste della Rete delle Professioni Tecniche.

Le attività dei professionisti antincendio per cui è stata accordata una proroga sono:

• Integrazioni alle richieste di valutazione dei progetti di prevenzione incendi, con termine entro cui trasmettere la documentazione, pena la chiusura dell’istruttoria VVF con parere negativo al progetto (art. 3 comma 3 DPR 151/2011);

• Integrazioni alle istanze di deroga di prevenzione incendi, con termine entro cui trasmettere la documentazione, pena la chiusura dell’istruttoria VVF con parere negativo alla richiesta di deroga;

Attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio (cadenza quinquennale – art. 5 DPR 151/2011);

• Termini entro cui “conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi” le attività sottoposte a controlli di prevenzione incendi (art. 4 commi 2 e 3 DPR 151/2011) presso le quali siano state “accertate carenze dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività”;

Violazioni di natura penale.

Il Corpo dei VVF ha implicitamente accolto anche la quinta richiesta in merito ai procedimenti derivanti dalle violazioni di natura penale di cui all’art. 20 del D.lgs. 758/1994, sulla base del richiamato art. 83 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18. Il differimento vale quindi anche per i termini di adeguamento delle misure antincendio imposti alle attività oggetto di accertamento da parte del funzionario dei Vigili del Fuoco in veste di Ufficiale di Polizia giudiziaria.

La Rete delle Professioni Tecniche chiedeva anche una deroga per quanto riguarda l’obbligo di aggiornamento periodico dei professionisti antincendio, i Vigili del Fuoco hanno ricordato la facoltà degli Ordini di erogare gli aggiornamenti in modalità streaming. La Rete, si legge nella nota, ribadirà tale richiesta di allungamento della durata del quinquennio di riferimento in corso, per il periodo di emergenza e comunque per la durata non inferiore a 120 giorni.