Ecobonus 2020 al 110%: requisiti minimi, APE, asseverazione tecnica,

Ecobonus 2020 al 110%: requisiti minimi, APE, asseverazione tecnica, sanzioni al tecnico e decadenza del beneficio .

'Ecobonus 2020 al 110%: requisiti minimi, APE, asseverazione tecnica, sanzioni al tecnico e decadenza del beneficio .'
Ecobonus 2020 al 110%: requisiti minimi, APE, asseverazione tecnica, sanzioni al tecnico e decadenza del beneficio .

Per la fruizione del nuovo superbonus al 110% previsto nel D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per gli interventi di miglioramento energetico (c.d. ecobonus), in particolare, nell'art. 119 del Decreto Rilancio si prevede una serie di condizioni minime da rispettare, alcune delle quali sono oggetto di forte discussione di natura tecnica. Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico, il Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di portare in detrazione il 110% delle spese sostenute dall'1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

In riferimento alla sola parte che riguarda l'efficientamento energetico, il Decreto Rilancio definisce dettagliatamente anche gli interventi che possono beneficiare del nuovo superbonus al 110%:

• gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo - Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;

interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione - Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione - Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti - Tetto di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo previsto dai limiti di spesa previsti per ciascun intervento.

Per quanto riguarda gli interventi di isolamento termico delle superfici opache è previsto che per i materiali isolanti utilizzati il rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.

Tutti gli interventi che accedono all'ecobonus del 110% devono:

• rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;

• assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Aspetto molto importante riguarda la possibilità di optare:

• ad uno sconto in fattura fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

• alla trasformazione della detrazione in credito di imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto, sarà però necessaria la relazione di un tecnico abilitato che dovrà asseverare il rispetto dei requisiti minimi suddetti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (una copia dell'asseverazione dovrà essere trasmessa esclusivamente per via telematica all'Enea e un decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, dovrà stabilire le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative). Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.