Distanze tra i fabbricati: le proposte degli emendamenti allo Sblocca

Distanze tra i fabbricati: le proposte degli emendamenti allo Sblocca Cantieri

'Distanze tra i fabbricati: le proposte degli emendamenti allo Sblocca Cantieri '
Distanze tra i fabbricati: le proposte degli emendamenti allo Sblocca Cantieri

La proposta riguarda la revisione delle norme sulle distanze minime tra gli edifici.

Dopo il primo tentativo fallito di modifica del DM 1444/1968 fatto con le bozze del Decreto Sblocca Cantieri e del Decreto Crescita, la revisione delle distanze minime tra i fabbricati è stata riproposta con due emendamenti al ddl Sblocca Cantieri. Al fine di ridurre il consumo di suolo e favorire la riqualificazione delle aree degradate e la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente è stata proposta una diversa interpretazione dell’articolo 9 del DM 1444/1968, “Limiti di distanza tra i fabbricati”. L’emendamento presentato propone l’applicazione delle distanze minime tra fabbricati tra cui siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli solo alle zone di completamento (zone territoriali omogenee C) destinate a nuovi complessi insediativi.

Per cui l’obbligo delle distanze minime tra i fabbricati decade per le zone già edificate. Oggi, infatti, l’art. 9 prevede di osservare un distanza obbligatoria tra gli edifici corrispondente alla sede stradale maggiorate di 5 m per lato per strade di larghezza inferiore a 7 m; 7,50 m per lato per strade di larghezza compresa tra 7 e 15 m; 10 m per lato per strade di larghezza superiore a 15 m. Le ricostruzioni successive a demolizioni saranno consentite nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume, nei limiti dell'altezza massima dell’edificio demolito. Questo aspetto viene chiarito dall’emendamento per evitare eccessive speculazioni.

Un ulteriore emendamento, inoltre, mira a limitare le liberalizzazioni introdotte dal Decreto Legge Sblocca Cantieri con la modifica al Testo Unico dell’edilizia che prevede l’approvazione necessaria da parte di Regioni e Province autonome di deroghe al DM 1444/1968 in materia di limiti di densità edilizia, altezza e distanza tra fabbricati, e deroghe in materia di standard urbanistici. Per far ciò è stata necessaria una modifica all’articolo 2-bis del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001), che prevede che Regioni e Province autonome adottino apposite norme e regolamenti, cui i Comuni dovranno adeguarsi nelle previsioni dei propri strumenti urbanistici. Questa misura, che lascia ampia discrezionalità agli Enti locali, potrebbe provocare una eccessiva diversificazione delle norme sulle distanze a livello locale, per cui l’emendamento propone che il limite di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, contenuto all’articolo 9, comma 1, numero 2 del DM 1444/1968, sia sempre applicabile nella realizzazione di nuovi edifici. Per “nuovi edifici” si dovranno intendere “gli edifici o parti e/o sopraelevazioni costruiti per la prima volta e quelli oggetto di abbattimento e ricostruzione ricostruiti senza il rispetto della sagoma preesistente e dell'area di sedime”.

Infine, è stata approvata la norma che impone di limitare il consumo di suolo: in fase progettuale bisognerà preferire le soluzioni atte a perseguire tale obiettivo e si dovrà preventivamente verificare la possibilità di riutilizzare il patrimonio immobiliare esistente e di rigenerare le aree dismesse. Le novità sono contenute in due emendamenti (1.11 testo 2 e 1.40 testo 2) approvati dalle Commissioni Lavori Pubblici e Territorio del Senato. Le norme modificano l’articolo 23 del Codice Appalti sui livelli di progettazione e, in particolare, il comma 5 che indica i requisiti del progetto di fattibilità tecnica ed economica.