Demolizione e ricostruzione: importanti novità introdotte dal DL

Demolizione e ricostruzione: importanti novità introdotte dal DL semplificazioni

'Demolizione e ricostruzione: importanti novità introdotte dal DL semplificazioni'
Demolizione e ricostruzione: importanti novità introdotte dal DL semplificazioni

Modifiche ai vincoli di volume, sagoma e sedime nellambito degli interventi di demolizione e ricostruzione

Il nuovo provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri nella notte tra il 6 e il 7 luglio "salvo intese", contiene svariati interventi di semplificazione edilizia. Salvo possibili aggiustamenti di natura tecnica, come affermato dal Primo Ministro, il DL semplificazioni rivede, con l'art.10 - "Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia", tra le altre cose, la demolizione ricostruttiva con possibile aumento di cubatura e di altezze, l'ammissibilità di modifiche dei prospetti come opere di manutenzione straordinaria se indispensabili a garantire l’agibilità o l’accessibilità delle unità immobiliari, possibilità di proroga per i termini di inizio e fine lavori e rilascio d’ufficio dell’attestazione dell’avvenuta formazione del silenzio assenso da parte dello sportello unico edilizia (SUE).

In particolare, per quanto concerne gli interventi di demolizione e ricostruzione, il nuovo articolo 2-bis comma 1-ter del D.P.R. 380/2001, reciterà così: “Negli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime, la ricostruzione è comunque consentita nell’osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti”. Allo stato attuale, invece, l’articolo 2-bis, comma 1-ter, del T.U. Edilizia prevede che, “in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo”.

Le ricostruzioni conseguenti alle demolizioni, ad oggi, devono rispettare le distanze preesistenti (generalmente minori di quelle imposte alle nuove costruzioni) a patto di conservare l’area di sedime, il volume e l’altezza preesistenti. Nel caso di delocalizzazione dell’edificio o aumento di volume e/o altezza, si devono osservare le distanze vigenti al momento della nuova costruzione. Se il testo del DL, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non subirà modifiche nel corso dell’iter parlamentare, tale regola decadrebbe consentendo di costruire un edificio diverso con volume maggiore, diversa sagoma e altezza mantenendo le distanze presistenti.

Di conseguenza il DL modifica anche l'art. 3, comma 1, lettera d) che definisce gli "interventi di ristrutturazione edilizia", modificando la definizione dei lavori di demolizione e ricostruzione. Il DL Semplificazioni modifica il testo in questo modo: “nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”. Il TUE oggi prevede che “nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica”.