ASSEVERAZIONE CONGRUITÀ DELLA SPESA

ASSEVERAZIONE CONGRUITÀ DELLA SPESA

'ASSEVERAZIONE CONGRUITÀ DELLA SPESA'
ASSEVERAZIONE CONGRUITÀ DELLA SPESA

L’asseverazione sulla congruità della spesa sostenuta, è il documento con cui il tecnico garantisce che la spesa sostenuta dal contribuente per l’esecuzione di un intervento edilizio agevolato non superi un livello massimo, definito appunto congruo. Per la determinazione della stessa occorre riferirsi a prezzari di riferimento contenenti il prezzo unitario delle lavorazioni; in buona sostanza occorre fornire una giustificazione economica agli importi agevolati.

Bisogna quindi:

  • individuare le lavorazioni eseguite dall’impresa e stabilirne le esatte quantità;
  • definire il prezzo unitario da un prezzario di riferimento (o in assenza di esso attraverso una opportuna determinazione analitica del prezzo);
  • ottenere l’importo delle lavorazioni (moltiplicando prezzi unitari per quantità) e stabilire l’ammontare dei lavori per quel determinato intervento (sommando gli importi delle singole lavorazioni);
  • determinare tutte le spese tecniche secondo le modalità stabilite dalla norma (progettazione, direzione lavori, collaudo, incluse quelle per il rilascio del visto di conformità) e tutte le spese accessorie riferite all’intervento (oneri, bolli, ecc.);
  • stabilire la spesa congrua.

In vigore dal 12 novembre e integrato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate del 29 novembre, il Decreto legge antifrode stabilisce che diventi obbligatoria la certificazione della congruità delle spese per beneficiare di sconto in fattura e cessione del credito. Una delle novità introdotte dal Decreto, quindi, estende l’obbligatorietà dell’asseverazione a tutti i bonus edilizi, che prima era valida solo per il Superbonus. Ciò riguarda solo la congruità delle spese e non l’asseverazione dei requisiti tecnici dell’intervento, che rimane obbligatoria solo per il Superbonus. L’unica eventualità in cui l’asseverazione non è richiesta si verifica quando si beneficia del bonus direttamente come detrazione in dichiarazione dei redditi.

Come per il visto di conformità, anche per l’asseverazione l’obbligo riguarda tutte le comunicazioni di sconto in fattura e cessione del credito inviate telematicamente all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021. Vediamo cosa accade in altre due possibili situazioni:

  • In caso di comunicazioni mandate trasmesse fino all’11 novembre 2021 e regolarmente provviste di ricevuta di accoglimento dell’Agenzia delle Entrate, non si devono seguire le nuove disposizioni, quindi non sono necessari né il visto di conformità né l’attestazione della congruità delle spese.
  • L’obbligo di visto e asseverazione non si applica neanche in caso di pagamento prima del 12 novembre 2021 con relativa opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, anche se ancora non è stata trasmessa la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che il visto di conformità attesta la presenza dell’intera documentazione obbligatoria per poter usufruire delle agevolazioni fiscali sui lavori eseguiti; mentre l’asseverazione sulla congruità delle spese è la certificazione che garantisce sulla legittimità dei costi sostenuti, in modo da evitare che questi possano essere gonfiati per ricavarne un guadagno illecito.