Approvata  la Legge di conversione del DL semplificazioni

Approvata la Legge di conversione del DL semplificazioni

'Approvata  la Legge di conversione del DL semplificazioni'
Approvata la Legge di conversione del DL semplificazioni

In vigore dal 15 settembre la legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”

Sul supplemento ordinario n. 33/L alla Gazzetta ufficiale n, 228 del 14 settembre 2020 è stata pubblicata la legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del DL Semplificazioni. Il testo è passato senza ulteriori modifiche.

Le disposizioni del provvedimento, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, prevedo alcune modifiche al D.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia) e procedure semplificate per l’affidamento degli incarichi di progettazione e dei lavori.

Nello specifico, fino al 31 dicembre 2021, negli appalti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, è consentito l’affidamento diretto fino a 75mila euro. Al di sopra di questo importo, e fino alle soglie comunitarie (214mila euro per i servizi affidati dagli enti locali e 139mila euro per i servizi affidati dalle amministrazioni centrali), si utilizza la procedura negoziata con invito ad almeno 5 operatori economici. Per gli appalti di lavori, inoltre, è consentito l’utilizzo dell’affidamento diretto per importi al di sotto dei 150mila euro, fino a dicembre 2021.

Per accelerare la realizzazione di grandi opere infrastrutturali e di architettura di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città o sull'assetto del territorio, fino al 31 dicembre 2023 le amministrazioni aggiudicatrici possono bypassare la procedura di dibattito pubblico (prevista dall’articolo 22, comma 2, del Codice Appalti D.lgs. 50/2016) e procedere direttamente agli studi di fattibilità tecnico-economica nonché alle successive fasi progettuali. La deroga deve essere richiesta dalle amministrazioni aggiudicatrici e autorizzata dalle Regioni dopo aver ottenuto il parere favorevole della maggioranza delle Amministrazioni provinciali e comunali interessate.

Sempre il relazione al Codice degli appalti pubblici, la verifica preventiva della progettazione, prevista dall’articolo 26 del Dlgs 50/2016, deve accertare anche la conformità dei progetti alle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) o alle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni contenute nel DM 26 giugno 2014.

Per le modifiche concernenti il T.U. edilizia, la legge prevede che gli interventi di demolizione e ricostruzione possono essere realizzati nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti nelle aree in cui non è consentita la modifica dell’area di sedime per il rispetto delle distanze minime. Gli ampliamenti volumetrici eventualmente consentiti, possono essere realizzati fuori sagoma o con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti.

Inoltre , gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivo¬lumetriche e tipologiche e le modifiche necessarie all’adozione di misure antisismiche, a garantire l’accessibilità, all’istallazione di impianti tecnologici, all’efficientemente energetico e alla rigenerazione urbana, sono considerati ristrutturazioni edilizie . Tuttavia l'ampliamento del concetto di ristrutturazione edilizia trova un limite nelle zone A in quanto in queste aree, per classificare l’intervento come ristrutturazione edilizia, è necessario rispettare la sagoma, i prospetti, l’area di sedime e le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente.

Ulteriori novità si hanno in materia di autorizzazione antisismica con silenzio assenso e Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici; in particolare, i Consigli comunali possono deliberare il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici per gli interventi di interesse pubblico, con finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, di recupero sociale e urbano dell'insediamento.

Gli interventi di riqualificazione degli edifici da destinare infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale iniziati entro il 31 dicembre 2022, possono essere realizzati con SCIA; inoltre per attivare processi di rigenerazione urbana e favorire lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il Comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dallo strumento urbanistico. Viene infine introdotto lo stato legittimo degli immobili, dato dal titolo abilitativo che ne ha previsto o legittimato la costruzione e da quelli che hanno disciplinato gli ultimi interventi edilizi.