Sinistro stradale, perdita della capacità lavorativa e domanda

Sinistro stradale, perdita della capacità lavorativa e domanda risarcitoria

'Sinistro stradale, perdita della capacità lavorativa e domanda risarcitoria'
Sinistro stradale, perdita della capacità lavorativa e domanda risarcitoria

Con la sentenza n. 4302/2023, la Cassazione ha fatto il punto sulla domanda risarcitoria inerente alla perdita della capacità lavorativa a seguito di sinistro stradale. Nella vicenda esaminata, Tizio, medico radiologo, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale, agiva in giudizio per domandare il riconoscimento dei danni emergenti e della perdita della capacità lavorativa. Poiché il giudice di prime cure liquidava il danno in misura insufficiente, Tizio impugnava in appello la sentenza del Tribunale. Secondo i giudici di secondo grado, la domanda relativa alla perdita della capacità lavorativa non era stata espressamente formulata in primo grado, dal momento che Tizio non aveva prodotto alcuna documentazione a sostegno delle sue richieste. A questo punto, Tizio si rivolgeva alla Suprema Corte, la quale dava ragione al danneggiato. Gli Ermellini enunciavano il seguente principio di diritto: “Nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso della causa”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'