Sinistro stradale: indennizzo diretto e litisconsorzio necessario del

Sinistro stradale: indennizzo diretto e litisconsorzio necessario del responsabile civile

'Sinistro stradale: indennizzo diretto e litisconsorzio necessario del responsabile civile'
Sinistro stradale: indennizzo diretto e litisconsorzio necessario del responsabile civile

Cass. Civ., sez. III, 16 febbraio 2023, n. 4994

Tizia, vittima di un tamponamento stradale, adiva il Giudice di Pace per chiedere il risarcimento ex art. 149, C.d.A. da parte della sua Assicurazione. Istruita la causa con espletamento di C.T.U. medico-legale, il Giudice di Pace condannava l’Assicurazione al risarcimento del danno biologico subito da Tizia, liquidandolo in complessivi 9.129,45 euro, oltre interessi legali. Parte convenuta si rivolgeva al Tribunale, quale giudice del gravame, che rigettava l’impugnazione. Per il Tribunale risultavano infondate le censure che riguardavano l’insussistenza del danno biologico nei termini accertati in primo grado; l’erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 139 Codice delle Assicurazioni Private, così come riformato ai sensi dei commi 3-ter e 3-quater dell’art. 32 del D.L. n. 1 del 2012, allora vigenti; l’illegittimo riconoscimento della personalizzazione del danno “in assenza di qualsivoglia allegazione (e dunque prova) di fatti fondanti la pretesa risarcitoria relativa a tale specifica voce di danno”; l’erronea liquidazione delle spese di patrocinio stragiudiziale. A questo punto, l’Assicurazione si rivolgeva alla Suprema Corte, davanti alla quale deduceva, in particolare, il fatto che il giudice del gravame avesse erroneamente omesso di rilevare d’ufficio, ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., la non integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado nei confronti del responsabile civile del sinistro e che, pertanto, non avesse dichiarato la nullità della sentenza con rimessione al Giudice di Pace. I giudici di legittimità davano ragione all’Assicurazione precisando che “In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, del citato decreto”. Secondo gli Ermellini, “La partecipazione del responsabile civile al giudizio è giustificata dalla necessità di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l’inopponibilità, nei suoi confronti, dell’accertamento giudiziale operato verso l’assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti”. Qualora il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione comporta l’annullamento della sentenza ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c. In virtù di ciò, il Tribunale Supremo accoglieva il ricorso dell’Assicurazione.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'