La Cassazione si esprime in tema di revocatoria fallimentare

La Cassazione si esprime in tema di revocatoria fallimentare

'La Cassazione si esprime in tema di revocatoria fallimentare'
La Cassazione si esprime in tema di revocatoria fallimentare

Cass. Civ. sez. VI, 11/02/2022, (ud. 11/01/2022, dep. 11/02/2022), n. 4503

Tizio si rivolgeva alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello, che aveva confermato quella di primo grado di accoglimento della revocatoria fallimentare di un pagamento percepito dal ricorrente nell’anno anteriore al fallimento della ditta individuale Alfa, dichiarato con sentenza del Tribunale. Davanti alla Suprema Corte, Tizio lamentava la violazione della L. Fall., art. 67, per omessa o errata valutazione dell’elemento soggettivo dell’azione, nonché per omessa o errata applicazione in proposito degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c. I giudici di piazza Cavour davano torto a Tizio affermando che “Nella revocatoria fallimentare la conoscenza dello stato d’insolvenza dell’imprenditore da parte del terzo contraente deve sì essere effettiva (e non meramente potenziale), ma può in ogni caso esser provata dal curatore tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, ex artt. 2727 e 2729 c.c., desumibili anche dall’esistenza di protesti cambiari, in forza del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d’impresa”. Secondo gli Ermellini, nella vicenda esaminata, i giudici del gravame avevano rettamente desunto la scientia decoctionis da elementi di prova altamente sintomatici, rappresentati: • dal previo rilascio di una cambiale da parte del fallito a parziale copertura del saldo dovuto per opere di termoidraulica – cambiale non onorata e seguita da un processo esecutivo instaurato dal medesimo creditore; • dall’esistenza sin dall’anno 2009 di numerosi protesti a carico del fallito stesso. Pertanto, il Tribunale dichiarava il ricorso inammissibile.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'