CHI COMPRA IL CELLULARE A PREZZO TROPPO BASSO PUÒ COMMETTERE IL REATO

CHI COMPRA IL CELLULARE A PREZZO TROPPO BASSO PUÒ COMMETTERE IL REATO DI ACQUISTO DI COSE DI SOSPETTA PROVENIENZA

'CHI COMPRA IL CELLULARE A PREZZO TROPPO BASSO PUÒ COMMETTERE IL REATO DI ACQUISTO DI COSE DI SOSPETTA PROVENIENZA'
CHI COMPRA IL CELLULARE A PREZZO TROPPO BASSO PUÒ COMMETTERE IL REATO DI ACQUISTO DI COSE DI SOSPETTA PROVENIENZA

Sovente, volendo risparmiare nel fare un acquisto, ci si rivolge a dei conoscenti. Nel momento in cui però questi ultimi offrono un prezzo esageratamente basso su un prodotto che vendono come nuovo, occorre prestare attenzione, in quanto il bene potrebbe essere di illecita provenienza. Con la sentenza n. 37824 del 30 dicembre 2020 la seconda Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al reato di acquisto di cose di sospetta provenienza, che trova la sua disciplina nell’articolo 712 c.p. Detto articolo al primo comma stabilisce che “chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a euro 10”. La Suprema Corte ha stabilito che commette il reato in questione chi compra a un prezzo stracciato un telefonino come nuovo da un conoscente. Nel caso in esame un imputato veniva condannato dal Tribunale di Catania alla pena di euro 500,00 di ammenda per aver commesso il reato di cui all’art. 712 c.p. (acquisto di cose di sospetta provenienza). L’imputato ricorreva in Cassazione, davanti alla quale sollevava i seguenti tre motivi: • con la prima censura il ricorrente lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità, considerato che dalle circostanze processuali non era emerso alcun profilo che potesse essere ricollegato alla colpa; • con la seconda censura eccepiva invece la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; • infine, con la terza censura contestava la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna. Il Tribunale Supremo, dichiarando il ricorso inammissibile, condannava l’uomo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. In particolare, affermava che il Tribunale aveva “correttamente posto a base della sua decisione il principio giuridico secondo il quale per la integrazione dell'elemento psicologico del reato occorre dimostrare che l'agente non abbia usato la diligenza dell'uomo medio nella verifica della legittima provenienza del bene acquistato”. Inoltre, la Corte territoriale aveva negato la causa della non punibilità per particolare tenuità del fatto, in quanto l'offesa al bene protetto non risultava particolarmente tenue stante il valore economico del cellulare all'epoca dei fatti. In ultimo, l’imputato non poteva dolersi relativamente alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna, dal momento che il beneficio in questione non risultava né dalla memoria allegata al ricorso, né tantomeno dalle conclusioni adottate dal suo legale.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'