Per sporgere querela l’amministratore di condominio non deve essere

Per sporgere querela l’amministratore di condominio non deve essere autorizzato

'Per sporgere querela l’amministratore di condominio non deve essere autorizzato'
Per sporgere querela l’amministratore di condominio non deve essere autorizzato

Con la sentenza n. 33813/2023, la Corte di Cassazione ha stabilito che non occorre l’autorizzazione dell’assemblea, affinché l’amministratore possa presentare querela e agire in giudizio.

IL CASO

I giudici d’appello confermavano la decisione del Tribunale, che aveva accertato la responsabilità penale di Tizia e Caio, in ordine al delitto di furto di acqua, nella qualità di condòmini, con violenza sulle cose, gravati entrambi da recidiva reiterata specifica e infraquinquennale. I ricorsi per cassazione proposti con unico atto nell'interesse di Tizia e Caio constavano di un’unica censura. I ricorrenti deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica della condotta, ritenuta dalla Corte distrettuale come furto, piuttosto che come appropriazione indebita, come da plurime sentenze della Corte di Cassazione richiamate dai ricorrenti, in quanto l'acqua veniva sottratta nel tratto che andava dal contatore unico condominiale ai contatori destinati a gruppi di condòmini, cosicché i ricorrenti potevano ritenersi avere la disponibilità dell'acqua condominiale destinata alle cose comuni. Tizia e Caio rilevavano la illogicità della sentenza impugnata che pur prendendo atto di ciò proseguiva nel configurare il furto. Altresì, lamentavano che la querela sporta dall'amministratore del condominio non risultava corredata dalla delibera assembleare, pertanto difettava la condizione di procedibilità.

LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La Suprema Corte dava torto a Tizia e Caio. I giudici di legittimità sottolineavano che l’erogazione dell'acqua per il condominio costituisce servizio comune e che è compito dell’amministratore provvedere al pagamento delle spese necessarie a tale servizio, come pure rendere conto ai fini della approvazione del relativo documento da parte dell'assemblea condominiale. Dunque, spetta all'amministratore verificare le maggiori spese sostenute per i servizi comuni, anche per evitare di dover rendere conto di spese sostenute indebitamente. In tal senso, va ritenuto legittimato l'amministratore di condominio a presentare la querela, anche in assenza di delibera condominiale, in ragione della previsione dell'art. 1131, comma 1, c.c., secondo cui “Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi”. Inoltre, gli Ermellini richiamavano consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “L’amministratore di condominio, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, può proporre opposizione a decreto ingiuntivo, nonché impugnare la decisione del giudice di primo grado, per tutte le controversie che rientrino nell'ambito delle sue attribuzioni ex art. 1130 cod. civ., quali quelle aventi ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del condominio dal terzo creditore in adempimento di un'obbligazione assunta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti, ovvero per dare esecuzione a delibere assembleari, erogare le spese occorrenti ai fini della manutenzione delle parti comuni o l'esercizio dei servizi condominiali”. Per i giudici di piazza Cavour, “Proprio le attribuzioni dell'amministrazione e la relazione di detenzione qualificata con i beni che garantiscono i servizi comuni, come l'acqua, oltre che la gestione economica ordinaria del condominio, dunque delle risorse delle quali l'amministratore deve rendicontare, lo pongono in relazione di detentore qualificato rispetto all'acqua e al denaro speso per le esigenze condominiali, cosicché deve intendersi anche sotto tale profilo persona offesa legittimata alla proposizione della querela”. In virtù di ciò, il Tribunale Supremo rigettava i ricorsi e condannava Tizia e Caio al pagamento delle spese processuali.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'