LA LIQUIDAZIONE FORFETTARIA DELLE SPESE DI LITE LEDE IL DECORO PROFESSIONALE
La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6318 del 25 febbraio 2022, si è pronunciata sulle modalità di determinazione delle spese di lite da parte del giudice stabilendo che una liquidazione forfettaria è da considerarsi lesiva del decoro professionale. Tizio, sulla base delle agevolazioni fiscali previste a favore dei residenti nei Comuni interessati dal terremoto che nell'anno 1990 aveva colpito una parte della Sicilia, proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso del 90% dei tributi versati per gli anni 1990, 1991 e 1992; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente, mentre la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Agenzia delle Entrate. A questo punto, Tizio si rivolgeva alla Cassazione, deducendo la violazione degli artt. 92 c.p.c., 2233 c.c. e del D.M. 10.3.2014 n. 55, dal momento che la sentenza impugnata aveva disatteso tutti i criteri legali di determinazione delle spese di lite in sede di condanna, addivenendo ad una determinazione delle stesse forfettaria e acritica, di importo manifestamente inferiore rispetto ai valori minimi legali e quindi lesiva del decoro professionale. La Suprema Corte dava ragione a Tizio affermando che “È erronea nonché lesiva dei minimi tariffari e del decoro e della dignità professionale del difensore (art. 36 Cost.) una liquidazione - come quella effettuata nel caso di specie dalla sentenza impugnata - omnicomprensiva, unitaria e non specifica dei diritti per ciascuna delle fasi del giudizio di merito e la condanna alle spese è priva di qualsiasi specificazione relativa alle singole voci liquidate”. Per i giudici di legittimità, “La liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe”. In virtù dei suddetti principi, il Tribunale Supremo accoglieva il ricorso del contribuente, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.
AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'