L’ATTO ISTITUTIVO DI UN TRUST PUÒ ESSERE ASSOGGETTATO AD AZIONE

L’ATTO ISTITUTIVO DI UN TRUST PUÒ ESSERE ASSOGGETTATO AD AZIONE REVOCATORIA?

'L’ATTO ISTITUTIVO DI UN TRUST PUÒ ESSERE ASSOGGETTATO AD AZIONE REVOCATORIA?'
L’ATTO ISTITUTIVO DI UN TRUST PUÒ ESSERE ASSOGGETTATO AD AZIONE REVOCATORIA?

Con la sentenza n. 13883/2020, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta in materia di Trust, affermando che l’atto istitutivo dello stesso è assoggettabile ad azione revocatoria e, nell’ipotesi in cui il bene conferito sia stato intestato al trustee, il suo accoglimento determina l’inefficacia del relativo atto dispositivo. Il Tribunale Supremo, richiamando consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha sottolineato che nel trust, “dispositivo è l’atto con il quale viene intestato al trustee il bene conferito in trust”; tuttavia, ciò “non comporta che la relativa domanda revocatoria debba essere necessariamente indirizzata negli immediati confronti di quest’atto, né che possa, perciò stesso, essere utilmente proposta pure nei confronti dell’atto istitutivo del trust”. Nell’ipotesi in cui all'istituzione del trust sia seguita l'effettiva intestazione del bene conferito al trustee, “la domanda di revocatoria, che assume ad oggetto l'atto istitutivo, appare comunque idonea a produrre l'esito di inefficacia dell'atto dispositivo a cui propriamente tende la predetta azione (ove la dichiarazione di inefficacia potesse essere emessa anche in assenza dell'effettiva esistenza di un atto dispositivo, per contro, si fuoriuscirebbe senz'altro dalla funzione di conservazione patrimoniale che risulta specificamente connotare, nel sistema del codice civile, come ripreso anche nella sede della normativa fallimentare, lo strumento dell'azione revocatoria)”. Ai fini della constatazione di tale idoneità è sufficiente considerare che l’atto di trasferimento e di intestazione del bene conferito al trustee non sia un atto isolato ed autoreferente, dal momento che, nel corso di una operazione di trust, lo stesso si pone sia come atto conseguente, sia come atto dipendente da quello istitutivo. Inoltre, la particolare tipologia di proprietà che sussiste in capo al trustee non può sopravvivere all’inesistenza o al venir meno dell’atto istitutivo del trust. Pertanto, l’inefficacia dell’atto istitutivo conseguente all’accoglimento di una azione revocatoria, genera anche l’inefficacia dell’atto dispositivo.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'