IL PATTO DI FAMIGLIA

IL PATTO DI FAMIGLIA

'IL PATTO DI FAMIGLIA'
IL PATTO DI FAMIGLIA

Il patto di famiglia è quel un contratto con il quale un soggetto, imprenditore titolare di azienda o di partecipazioni societarie, può, prima della sua morte, trasferire la propria azienda o le proprie partecipazioni societarie ad uno o più discendenti. Per discendenti si intendono tutti i soggetti che, a seconda del grado di parentela, discendono in linea retta o collaterale dall’imprenditore. Sono soggetti che partecipano al contratto anche il coniuge dell’imprenditore stesso e tutti coloro che avrebbero la qualifica di legittimari se, in quel momento, si aprisse la successione testamentaria dell’imprenditore. Il patto di famiglia è un contratto plurilaterale inter vivos, che rientra negli atti a titolo gratuito. Esso trova la sua disciplina nell’art. 786 bis del Codice Civile. Trattasi di un contratto per atto pubblico (da farsi, dunque, innanzi al notaio) e necessariamente gratuito. L’istituto in questione è stato introdotto per un duplice obiettivo: • far sì che il complesso di beni societari non venga assegnato a soggetti incapaci di assicurare la continuità gestionale dell’impresa; • prevenire il disgregamento di aziende o partecipazioni societarie una volta venuto a mancare il titolare. A proposito del patto di famiglia, è opportuno fare riferimento ad una nota pronuncia della Cassazione, secondo cui nel contesto della stipulazione di un patto di famiglia, il trasferimento compensativo effettuato dal beneficiario in favore dei legittimari non assegnatari ex art. 768-quater, comma 2, c.c. deve considerarsi, ai fini impositivi, al pari di una donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente applicazione dell’aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio (Cass. Civ., sent. n. 29506/2020). Detta pronuncia ribalta il precedente principio di legittimità, secondo cui il rapporto di parentela sulla base del quale definire il trattamento fiscale di dette attribuzioni compensative era quello fra l’assegnatario e il legittimario non assegnatario (Cass., ord. n. 32823/2018). Il patto di famiglia può essere sciolto o modificato nei seguenti modi: • con un nuovo patto di famiglia; • qualora il patto stesso lo preveda, mediante una dichiarazione di recesso da parte di un partecipante a cui segue una dichiarazione degli altri soggetti certificati dal notaio. Allo scioglimento o alla modifica devono partecipare tutte le persone che avevano preso parte al primo patto di famiglia. Secondo quanto disposto dall'art. 768 quinquies, comma 1, c.c., il patto di famiglia può essere impugnato dai partecipanti ai sensi dell'art. 1427 c.c. mediante l'esercizio dell'azione di annullamento del contratto. L'azione di annullamento può essere esercitata per le cause tipizzate rappresentate dall'errore, violenza e dolo, con l'esclusione dei motivi ex art. 1425 c.c. ed ex art. 1426 c.c. L’azione di annullamento del patto di famiglia è soggetta al termine di prescrizione di un anno.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'