QUAL È IL COMPITO DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO DOPO LE

QUAL È IL COMPITO DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO DOPO LE MODIFICHE DEI REVISORI DEI CONTI?

'QUAL È IL COMPITO DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO DOPO LE MODIFICHE DEI REVISORI DEI CONTI?'
QUAL È IL COMPITO DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO DOPO LE MODIFICHE DEI REVISORI DEI CONTI?

Cosa deve fare l’amministratore di condominio a seguito delle modifiche dei revisori dei conti? A tale interrogativo ha dato risposta il Tribunale di Roma con la sentenza n. 16749 del 26 ottobre 2021. Il caso in esame traeva origine dall’impugnazione, da parte di una ex amministratrice di condominio, di una delibera di approvazione dei bilanci consuntivi per diverse gestioni, così come rielaborate dai revisori, i quali, secondo l'attrice, dopo detta approvazione, avrebbero ottenuto un notevole risparmio di spesa. L'ex amministratrice asseriva che le modifiche ai bilanci da lei stessa redatti avevano avvantaggiato economicamente i revisori, i quali erano intervenuti nell'assemblea in proprio e quali rappresentanti per delega per nove quote millesimali, esprimendo il loro voto determinante per l'approvazione dei predetti rendiconti. Dunque, per l’attrice, i revisori avrebbero perseguito un proprio interesse incompatibile con quello dei condòmini, i quali intendevano garantire la trasparenza della contabilità condominiale e tutelare il patrimonio condominiale. L’ex amministratrice, oltre a ritenere che la delibera fosse invalida per mancanza del quorum, non potendosi considerare i voti dei revisori in conflitto di interessi, osservava anche che l'avviso di convocazione dell'assemblea non conteneva i bilanci modificati in base alla relazione dei revisori. Il condominio, invece, asseriva che, in assenza dell’ex amministratrice, l'assemblea aveva approvato i consuntivi non modificati, secondo le indicazioni dei revisori, recepite e fatte proprie dall'assemblea. Il giudice capitolino, riconoscendo le ragioni dell'ex amministratrice, senza, tuttavia, pronunciarsi sulla questione conflitto di interessi dei revisori, annullava la delibera impugnata e compensava fra le parti le spese processuali nella misura di 1/3. Il Tribunale di Roma precisava che, dopo la relazione dei revisori che hanno indicato le variazioni da apportare, occorre redigere un nuovo rendiconto; dunque, nella vicenda in esame, sarebbe stato onere dell'amministratore di condominio “procedere alla ripresentazione dei bilanci in una successiva assemblea, adempimento questo da ritenersi incompatibile con l'approvazione diretta da parte dell'assemblea dei bilanci e dei relativi stati di riparto con le modifiche indicate nelle relazioni dei revisori”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'