I PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ AQUILIANA DA ILLECITO

I PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ AQUILIANA DA ILLECITO ENDOFAMILIARE

'I PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ AQUILIANA DA ILLECITO ENDOFAMILIARE'
I PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ AQUILIANA DA ILLECITO ENDOFAMILIARE

Con l’ordinanza n. 22496 del 9 agosto 2021, la Suprema Corte di Cassazione ha specificato quali sono i presupposti della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare in capo al genitore naturale qualora alla procreazione non segua il riconoscimento del figlio, con conseguente diritto di quest’ultimo al risarcimento dei danni non patrimoniali. Secondo il Tribunale Supremo, per poter configurare un danno risarcibile, il mancato riconoscimento dei figli deve avere i caratteri tipici dell'illecito civile, cioè deve essere causalmente determinante, colpevole e cagionare un danno ingiusto. Inoltre, gli Ermellini hanno sottolineato che, poiché l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (articoli 147 e 148 c.c.) è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, indipendentemente dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, si crea un automatismo fra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi che conseguono alla condizione di genitore. Tuttavia, il presupposto di detta responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è pur sempre costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, bensì si compone di una serie di indizi univoci, come l’indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento. Concludendo, i giudici di legittimità hanno enunciato il seguente principio di diritto: "In tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, l'illecito endofamiliare attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, presuppone comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio".

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'