ERRORE REVOCATORIO E SUE CARATTERISTICHE

ERRORE REVOCATORIO E SUE CARATTERISTICHE

'ERRORE REVOCATORIO E SUE CARATTERISTICHE'
ERRORE REVOCATORIO E SUE CARATTERISTICHE

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16902/2021, si è pronunciata in tema di errore revocatorio, delineando quelli che sono la natura ed i presupposti. Secondo il Tribunale Supremo, “l'errore revocatorio di cui all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (cfr. ex plurimis, Cass, giugno 2005, n. 13915; Cass. 20 febbraio 2006, n. 3652; Cass. 22 giugno 2007, n. 14608; Cass. 31 agosto 2017, n. 20635; v. anche Cass., Sez. Un., 7 marzo 2016, n. 4413); tale errore, dunque, non può riguardare la violazione o la falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l'interpretazione dei fatti storici; deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa (v. Cass. 13 giugno 2017, n. 14656). Di conseguenza, "non è idoneo ad integrare errore revocatorio l'ipotizzato travisamento di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l'interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale - quand'anche risulti errata – di revocazione" (Cass. 10 luglio 2016, n. 14108; Cass. 28 maggio 2013, n. 13181; ed ancora, nello stesso senso, Cass. 22 ottobre 2019, n. 26890; Cass. 30 ottobre 2018, n. 2750; Cass. 5 aprile 2017, n. 8828)”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'