DIVORZIO CONGIUNTO: COSA ACCADE IN CASO DI REVOCA DEL CONSENSO?

DIVORZIO CONGIUNTO: COSA ACCADE IN CASO DI REVOCA DEL CONSENSO?

'DIVORZIO CONGIUNTO: COSA ACCADE IN CASO DI REVOCA DEL CONSENSO?'
DIVORZIO CONGIUNTO: COSA ACCADE IN CASO DI REVOCA DEL CONSENSO?

Con l’ordinanza n. 19348/2021, la Suprema Corte di Cassazione, pronunciandosi in tema di divorzio congiunto, ha specificato quali sono le conseguenze della revoca del consenso da parte di uno dei coniugi dopo la presentazione del ricorso. Nella vicenda in esame, dopo che due coniugi avevano presentato ricorso congiunto per il divorzio, il marito si rifiutava di sottoscrivere il verbale, manifestando la propria volontà di revocare il consenso previamente prestato. Poiché il giudice di prime cure accoglieva il ricorso, l’uomo decideva di impugnare la decisione del Tribunale, interponendo appello. Il giudice di merito confermava la sentenza di primo grado, ma sottolineando che non è ammesso revocare separatamente il consenso prestato congiuntamente alla moglie. A questo punto, il caso giungeva in Cassazione, davanti alla quale il ricorrente lamentava il fatto che la Corte distrettuale non si fosse pronunciata sulla dedotta assenza del presupposto di una domanda congiunta. Il Tribunale Supremo, ritenendo la censura infondata, affermava che, qualora sia stata proposta istanza congiunta di divorzio, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non comporta l'improcedibilità della domanda, ma il Tribunale deve provvedere ugualmente ad accertare i presupposti per la pronuncia richiesta, per poi procedere, in caso di esito positivo della verifica, all'esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili ed agli interessi dei figli minori. Secondo i Giudici Ermellini, la domanda congiunta di divorzio dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, nell'ambito del quale l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva, con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, mentre ha valore negoziale relativamente alla prole ed ai rapporti economici, consentendo al Tribunale di intervenire su detti accordi nell’ipotesi in cui gli stessi risultino contrari a norme inderogabili, con l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'