COSA ACCADE SE VIENE SMARRITO O DISTRUTTO L’AVVISO DI RICEVIMENTO

COSA ACCADE SE VIENE SMARRITO O DISTRUTTO L’AVVISO DI RICEVIMENTO DEL RICORSO?

'COSA ACCADE SE VIENE SMARRITO O DISTRUTTO L’AVVISO DI RICEVIMENTO DEL RICORSO?'
COSA ACCADE SE VIENE SMARRITO O DISTRUTTO L’AVVISO DI RICEVIMENTO DEL RICORSO?

Con l’ordinanza n. 13798 del 2 maggio 2022, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata su quelle che sono le conseguenze dello smarrimento o della distruzione dell’avviso di ricevimento del ricorso. I giudici di legittimità hanno affermato che “In caso di smarrimento o distruzione dell’avviso di ricevimento, l’avvenuta ricezione del plico può essere provata attraverso il duplicato rilasciato dall'Ufficio postale ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 655 del 1982; in esso deve però essere necessariamente indicato il soggetto che ha ricevuto il plico, al fine di porre il giudice in condizione di verificare in quali esatti termini il recapito dell'atto si sia perfezionato”. Gli Ermellini hanno, in particolare, sottolineato che il duplicato rilasciato da Poste Italiane S.p.a. sostituisce l’originale della cartolina postale di ricezione della raccomandata e, in caso di smarrimento di quest’ultimo, costituisce l’unico documento volto a dimostrare l’effettiva consegna del plico raccomandato e la data della consegna stessa. Il duplicato dell’avviso di ricevimento non richiede affatto, per la sua efficacia, la sottoscrizione del soggetto al quale il piego fu consegnato, in quanto è essenziale che il duplicato stesso riproduca tutte le indicazioni che devono essere contenute nell'avviso di ricevimento facendo anche menzione del soggetto che ha ricevuto il piego. Pertanto, al fine di garantire la corrispondenza tra duplicato ed originale non è necessario che il duplicato contenga anche la sottoscrizione della persona alla quale il piego sia stato consegnato, dal momento che a tal fine rileva il registro di consegna che attesta l'avvenuta ricezione dell'avviso originario, del quale il duplicato deve essere una riproduzione fedele, contenendo tutte le indicazioni proprie dello stesso, compresa l'indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'