Cosa accade se l’assegno di invalidità viene revocato per mancanza

Cosa accade se l’assegno di invalidità viene revocato per mancanza del requisito sanitario?

'Cosa accade se l’assegno di invalidità viene revocato per mancanza del requisito sanitario?'
Cosa accade se l’assegno di invalidità viene revocato per mancanza del requisito sanitario?

Cosa consegue alla revoca dell’assegno di invalidità se manca il requisito sanitario? A tale interrogativo ha fornito risposta la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24180 del 4 agosto 2022. Nella vicenda in esame, i giudici di secondo grado confermavano la sentenza del Tribunale, il quale aveva accolto il ricorso promosso dall’INPS nei confronti di Tizia, ex titolare dell’assegno di invalidità, riconoscendo al predetto ente previdenziale il diritto alla restituzione delle somme indebitamente versate decorrenti dalla data in cui l’assistita era stata sottoposta a visita di revisione e fino al momento del provvedimento di comunicazione della revoca. In particolare, secondo la Corte territoriale era irrilevante, rispetto al diritto alla ripetibilità, l'accertamento di un particolare stato soggettivo dell'accipiens. A questo punto, Tizia si rivolgeva alla Suprema Corte lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 52 della legge nr. 88 del 1989, dell'art. 13 della legge nr. 412 del 1991, dell'art. 5 del DPR nr. 698 del 1994, dell'art. 4 della legge nr. 425 del 1996 dell'art. 37 della legge nr. 448 e dell'art. 2033 cod.civ., nonché dei principi costituenti diritto vivente in materia di prestazioni assistenziali indebite. Il Tribunale Supremo, nell’accogliere il ricorso, ribadiva consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte”. In particolare, per gli Ermellini, “L'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'