ASSEGNO DI DIVORZIO E RILEVANZA DEL TENORE DI VITA

ASSEGNO DI DIVORZIO E RILEVANZA DEL TENORE DI VITA

'ASSEGNO DI DIVORZIO E RILEVANZA DEL TENORE DI VITA'
ASSEGNO DI DIVORZIO E RILEVANZA DEL TENORE DI VITA

Con l’ordinanza n. 39174/2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di divorzio, in particolare sull’incidenza del tenore di vita sul calcolo dell'assegno divorzile. La vicenda in esame traeva origine dal riconoscimento, da parte del giudice di merito a favore di una ex moglie, di un assegno di divorzio commisurato al tenore di vita goduto dalla stessa in costanza di matrimonio. La Corte territoriale si era pronunciata in sede di rinvio disposto dal Tribunale Supremo. A questo punto, il marito si rivolgeva alla Cassazione, davanti alla quale denunciava la violazione di legge in cui la Corte distrettuale era incorsa, dal momento che la stessa, contravvenendo al principio di diritto sancito dalle Sezioni unite con pronuncia n. 18287/2018, non aveva confrontato le condizioni economiche dei due coniugi. Il ricorrente asseriva che la suddetta sentenza avesse abbandonato il concetto della natura assistenziale dell'assegno di divorzio, sottolineandone finalità più coerenti con il principio di autoresponsabilità e di solidarietà post coniugale. Secondo gli Ermellini, il parametro del tenore di vita è tuttora utilizzabile qualora non trovino applicazione i principi sanciti da due note sentenze della Cassazione (sent. n. 11504/2017 e sent. n. 182877/2018). La Corte d'Appello chiamata a decidere in sede di rinvio deve, infatti, attenersi ai principi indicati dalla Cassazione, per cui, se per il tempo in cui si è svolta la vicenda, i nuovi principi che abbandonano il tenore di vita non possono essere applicati, il giudice di merito non può attenersi al nuovo orientamento giurisprudenziale. La sentenza con cui la Cassazione aveva disposto il rinvio alla Corte d'Appello aveva sancito che, in linea con l'orientamento allora vigente e nel rispetto dell'art. 5 comma 6 della legge sul divorzio, per verificare il diritto all'assegno è necessario tenere conto degli elementi che seguono: • inadeguatezza dei mezzi del richiedente di conservare lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio; • condizioni dei coniugi; • contributo di entrambi i coniugi alla vita familiare e alla formazione del patrimonio singolo e comune; • reddito di entrambi i coniugi e durata del matrimonio. Per il Tribunale Supremo, i giudici di merito si erano correttamente attenuti a quanto sancito nella sentenza di rinvio, apprezzando i redditi dell'obbligato del 2017 in un giudizio di comparazione con la condizione della ex moglie. Dunque, secondo i giudici di legittimità il ricorso andava rigettato, in quanto la decisione impugnata si inseriva “pienamente nei canoni segnati dall'art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970 per i contenuti, ratione temporis, applicabili”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'