Impugnazione nel processo tributario: decorrenza del termine breve

Impugnazione nel processo tributario: decorrenza del termine breve

'Impugnazione nel processo tributario: decorrenza del termine breve'
Impugnazione nel processo tributario: decorrenza del termine breve

Da quando decorre il termine breve per l’impugnazione nel processo tributario? A tale interrogativo ha fornito risposta la Suprema Corte con l’ordinanza n. 2303 del 25 gennaio 2023. Nella vicenda in esame, la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso di Tizio avverso un avviso di intimazione e la Commissione Tributaria Regionale dichiarava il ricorso dell'Agenzia delle entrate - Riscossione inammissibile stabilendo che dalla documentazione risultava che la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale depositata in data 28 giugno 2018 veniva notificata ad Agenzia delle entrate - Riscossione, a mezzo ufficiale giudiziario, in data 3 settembre 2018. L'atto di appello risultava notificato a mezzo PEC il giorno 24 gennaio 2019 e, dunque, oltre il termine previsto dall'art. 51 del d.lgs. n. 546 del 1992. A questo punto, l'Agenzia delle entrate - Riscossione si rivolgeva alla Corte di Cassazione lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 11, 12, 16, 38 e 51 del d.lgs. n. 546 del 1992, e 285 e 170 c.p.c., in ordine all'art. 360, comma 4, c.p.c., per l'erronea individuazione del termine decadenziale per la proposizione dell'appello, e, in particolare, per aver ritenuto idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione la notifica della sentenza effettuata presso la parte personalmente, cioè presso la sede legale di Agenzia delle entrate - Riscossione, anziché al domicilio eletto presso il procuratore costituito e, di conseguenza, per aver ritenuto l'appello inammissibile per tardività del gravame. Nel ritenere la doglianza infondata, gli Ermellini precisavano che “In tema di notifica diretta all'ente territoriale, la notifica della sentenza di primo grado, effettuata dal contribuente direttamente all'ente locale tramite il servizio postale, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, non presso la sede principale indicata negli atti difensivi, ma presso altro ufficio comunale diversamente ubicato, che abbia emesso (o non abbia adottato) l'atto oggetto del contenzioso, è valida e, quindi, idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per impugnare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 2, e 51, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 546 del 1992”. In virtù di ciò, il Tribunale Supremo rigettava il ricorso.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'