Lettera di licenziamento: la motivazione costituisce elemento

Lettera di licenziamento: la motivazione costituisce elemento essenziale

'Lettera di licenziamento: la motivazione costituisce elemento essenziale'
Lettera di licenziamento: la motivazione costituisce elemento essenziale

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 637 del 6 marzo 2023, ha stabilito che il datore, nella lettera con cui comunica il licenziamento al lavoratore, deve specificare la motivazione del licenziamento, mentre non è necessaria l’indicazione di tutti gli altri elementi posti alla base del provvedimento. Il Tribunale, nel respingere il ricorso di Sempronio, rilevava l’inammissibilità della domanda del lavoratore per tardività dell’impugnativa stragiudiziale del licenziamento. Sempronio impugnava la decisione del giudice di prime cure, sostenendo l’illegittimità della stessa, specie nella parte in cui aveva ritenuto inammissibili le domande relative al licenziamento, considerando erroneamente operante il termine di decadenza, senza tener conto della mancata comunicazione al dipendente dei motivi del recesso datoriale. I giudici del gravame respingevano l’appello. La Corte d’Appello di Roma richiamava consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “La novellazione dell'art. 2, comma 2, della l. n. 604 del 1966 per opera dell'art. 1, comma 37, della l. n. 92 del 2012, si è limitata a rimuovere l'anomalia della possibilità di intimare un licenziamento scritto immotivato, introducendo la contestualità dei motivi, ma non ha mutato la funzione della motivazione, che resta quella di consentire al lavoratore di comprendere, nei termini essenziali, le ragioni del recesso; ne consegue che nella comunicazione del licenziamento il datore di lavoro ha l'onere di specificarne i motivi, ma non è tenuto, neppure dopo la suddetta modifica legislativa, a esporre in modo analitico tutti gli elementi di fatto e di diritto alla base del provvedimento”. Nella vicenda esaminata, il licenziamento di Sempronio risultava giustificato con una ragione oggettiva, dichiaratamente integrata dall’esigenza di ridurre il personale.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'