Diritto alla corresponsione dell’assegno sociale e stato di bisogno

Diritto alla corresponsione dell’assegno sociale e stato di bisogno

'Diritto alla corresponsione dell’assegno sociale e stato di bisogno'
Diritto alla corresponsione dell’assegno sociale e stato di bisogno

Con la sentenza n. 26315/2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul diritto alla corresponsione dell’assegno sociale delineandone quale requisito lo stato di bisogno del titolare e la non rilevanza di eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, come quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato.

IL CASO

I giudici d’appello confermavano la sentenza del giudice di prime cure che aveva rigettato il ricorso volto ad ottenere l'assegno sociale promosso da Tizio, in quanto lo stesso era da ritenersi non in stato di bisogno economico, posto che aveva rinunciato ad ogni assegno di mantenimento in sede di separazione dalla moglie.

LA CENSURA

Tizio si rivolgeva alla Cassazione lamentando la violazione dell'art. 3 della Legge n. 335/1995, per non avere la corte distrettuale considerato i redditi effettivamente percepiti (e solo essi) come richiesto dalla detta norma e per aver trascurato che il coniuge era comunque incapiente.

LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La Cassazione dava ragione a Tizio. Gli Ermellini stabilivano che “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno”. Inoltre, il diritto in questione “Prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole”. In virtù di ciò, la Corte Suprema accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla stessa corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese di lite.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'