PER LA VALIDITÀ DELLA CONCILIAZIONE È SUFFICIENTE L’ASSISTENZA DI

PER LA VALIDITÀ DELLA CONCILIAZIONE È SUFFICIENTE L’ASSISTENZA DI UN SINDACALISTA DELEGATO

'PER LA VALIDITÀ DELLA CONCILIAZIONE È SUFFICIENTE L’ASSISTENZA DI UN SINDACALISTA DELEGATO'
PER LA VALIDITÀ DELLA CONCILIAZIONE È SUFFICIENTE L’ASSISTENZA DI UN SINDACALISTA DELEGATO

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16154 del 9 luglio 2021, ha stabilito che, affinché la conciliazione sia valida, basta la presenza di un sindacalista delegato - pur non conosciuto dal dipendente - il quale presti un’assistenza idonea a sottrarre il lavoratore da quella condizione di inferiorità che potrebbe portarlo ad accordi svantaggiosi. La vicenda in esame traeva origine dal ricorso presentato da un dipendente dopo la sottoscrizione di un verbale di conciliazione tombale con il suo ex datore di lavoro, con cui lo stesso domandava il ricalcolo delle somme dovutegli per incentivo all'esodo e del TFR, nonché il risarcimento per danni psicofisici determinati dalle condotte vessatorie subite durante il rapporto lavorativo. Il giudice di merito non accoglieva la domanda, non avendo riconosciuto la dedotta nullità della conciliazione per mancata assistenza di un rappresentante sindacale, in quanto la sottoscrizione dell'accordo comporta implicito conferimento di un mandato al sindacalista sebbene non conosciuto dal prestatore. A questo punto, il caso giungeva in Cassazione, la quale, confermando quanto statuito dal giudice di merito, in via preliminare, rilevava che le rinunce e le transazioni riguardanti diritti del prestatore e contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale non sono impugnabili, purché l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di conoscere a quale diritto rinunci ed in quale misura. Secondo gli Ermellini, l'assistenza effettiva dell'esponente sindacale è essenziale, ma a tale scopo è sufficiente che il sindacalista stesso sia idoneo a prestare in sede conciliativa l'assistenza prevista dalla legge. In altre parole, la compresenza del rappresentante sindacale e del prestatore al momento della conciliazione fa presumere l'adeguata assistenza del primo, chiamato a prestare opera di conciliatore in virtù di un mandato implicito che gli deve essere conferito dal lavoratore. Contrariamente, il prestatore è tenuto a provare che il sindacalista, pur presente, non abbia prestato assistenza di sorta. È in virtù di ciò che il Tribunale Supremo rigettava il ricorso del dipendente, il quale non aveva assolto tale onere probatorio.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'