Se manca l’ istruttoria da parte dell’intermediario è possibile

Se manca l’ istruttoria da parte dell’intermediario è possibile la cancellazione della segnalazione in Centrale dei Rischi con efficacia retroattiva (Trib.Napoli, 01 dicembre 2017)

'Se manca l’ istruttoria da parte dell’intermediario è possibile la cancellazione della segnalazione in Centrale dei Rischi con efficacia retroattiva (Trib.Napoli, 01 dicembre 2017)'
Se manca l’ istruttoria da parte dell’intermediario è possibile la cancellazione della segnalazione in Centrale dei Rischi con efficacia retroattiva (Trib.Napoli, 01 dicembre 2017)

Questo l’assunto affermato dalla II Sez. civile del Tribunale di Napoli. Per il giudice partenopeo la legittimità della segnalazione deve scaturire da un’adeguata istruttoria che l’intermediario deve svolgere e dalle cui risultanze deve emergere lo stato di insolvenza (rectius di difficoltà economico finanziaria tale da far temere il mancato recupero del credito).

La recente ordinanza in primo luogo chiarisce che il ritardo nell'adempimento non sia, di per sè, indice dello stato di insolvenza, e ciò perchè il debito potrebbe essere non pagato perchè contestato. Ed anche l' esposizione debitoria rilevabile dal bilancio non può essere isolatamente considerata, ma deve essere letta nel contesto di tutte le risultanze contabili .

L'obbligo della segnalazione è previsto a carico delle banche che, vantando un credito inadempiuto nei confronti di un soggetto, a seguito di adeguata istruttoria si avvedano della sua situazione di difficoltà, simile allo stato di insolvenza. In tale ottica, quindi, è evidente come il vantare un credito non è un vero e proprio requisito di legittimità della segnalazione a sofferenza; tale circostanza è solo l' occasione che permette all' istituto bancario di svolgere l'istruttoria per vagliare la situazione economico-finanziaria del debitore.

Se manca l’istruttoria la segnalazione del credito a sofferenza non ha ragion d' essere, poichè non è dimostrato lo stato di insolvenza (rectius: di difficoltà economico-finanziaria tale da far temere il mancato recupero del credito). Quanto al periculum in mora e, cioè al pregiudizio grave ed irreparabile, più che essere in re ipsa, può essere facilmente desunto da indici presuntivi.

Su tali presupposti, il Giudice accogliendo il ricorso ex art 700 c.p.c., ha ordinato la cancellazione della segnalazione in Centrale Rischi, con efficacia retroattiva.