E' possibile la ripetizione degli interessi anatocistici con ordinanza

E' possibile la ripetizione degli interessi anatocistici con ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. (Trib.Parma, 9 ottobre 2017)

'E' possibile la ripetizione degli interessi anatocistici con ordinanza  ex art. 186 quater c.p.c. (Trib.Parma, 9 ottobre 2017)'
E' possibile la ripetizione degli interessi anatocistici con ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. (Trib.Parma, 9 ottobre 2017)

Il codice di rito disciplina all'art. 186-quater l'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione. In sostanza si prevede che, una volta completata la fase istruttoria, il giudice , su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, può disporre il pagamento ovvero la consegna o il rilascio. Ciò nei limiti entro i quali il giudice ritenga già raggiunta la prova. L’art. 633 primo comma n. 1 c.p.c., indica quale necessario requisito per l’ingiunzione il fatto che del credito azionato venga data prova scritta. L’art. 634 c.p.c., relativo alla prova scritta, fornisce all’interprete una serie di indicazioni. Tali indicazioni, però, non sono tassative: infatti la dizione se del diritto fatto valere si da prova scritta di cui all’art. 633 n. 1) c.p.c., non significa che il Giudice debba utilizzare una prova tipizzata (nella fattispecie quella contemplata nel successivo art. 634 c.p.c.). Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la prova scritta è costituita da qualsiasi documento, anche non autenticato da notaio, o che non sia atto pubblico meritevole di fede quanto alla sua autenticità, anche se sfornito dell’efficacia probatoria assoluta e anche se proveniente da terzi ( cfr: Cass. 23/7/1994 n. 6878 ).

Nel caso trattato dal Tribunale di Parma, il documento che gli attori hanno posto alla base della richiesta è stata la perizia redatta dal CTU, che confermava le contestazioni sollevate dal CPT di parte. Il giudice ravvisata la sussistenza dei presupposti necessari, ha accolto l’istanza della parte e con ordinanza ex art. 186 quater c.p.c.( ord. n. 6854/2017 del 09/10/2017) ha condannato l’istituto di credito alla ripetizione degli interessi anatocistici illegittimamenti addebitati .