Ancora una conferma per la prescrizione dei c.c. (Trib. Macerata,26

Ancora una conferma per la prescrizione dei c.c. (Trib. Macerata,26 settembre 2017)

'Ancora una conferma per la prescrizione dei c.c. (Trib. Macerata,26 settembre 2017)'
Ancora una conferma per la prescrizione dei c.c. (Trib. Macerata,26 settembre 2017)

In principio furono le Sezioni Unite, nell’ormai datata sent. n. 24418 del 2010, ad introdurre la distinzione tra rimesse solutorie, aventi valenza di pagamento ed idonee a far decorrere il termine prescrizionale dalla data della relativa annotazione, e rimesse meramente ripristinatorie. Sul tema torna ora il Tribunale di Macerata, il quale in una recentissima pronuncia (sent. n. 973/2017 del 26.10.2017) fa propria la distinzione, confermando l’impostazione secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla data di estinzione del rapporto. Non solo, ma spetta all’istituto di credito provare la diversa natura delle rimesse. Inoltre, i giudici marchigiani, ribadiscono la nullità delle clausole del contratto di apertura di c.c. che rinviano agli usi su piazza, asserendo che: In mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovuti gli interessi ultralegali con il rinvio a condizioni indeterminate e non sono dovuti neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale sia prima che dopo il 2000; in mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovute neanche le C.M.S.