Invalidità della clausola anatocistica e rideterminazione del saldo

Invalidità della clausola anatocistica e rideterminazione del saldo del conto corrente

'Invalidità della clausola anatocistica e rideterminazione del saldo del conto corrente'
Invalidità della clausola anatocistica e rideterminazione del saldo del conto corrente

Con l’ordinanza n. 18664/2023, la Suprema Corte, ha affermato che in un contratto di conto corrente, qualora venga indicato un valore del tasso di interesse creditore annuo nominale identico a quello effettivo, la clausola anatocistica è da considerarsi invalida.

IL CASO

La società Alfa conveniva in giudizio l’istituto di credito Beta al fine di ottenere la rideterminazione del saldo del conto corrente intrattenuto con la predetta banca. La società attrice asseriva che nel corso del rapporto erano stati addebitati interessi usurari e anatocistici, pertanto domandava l’accertamento della nullità delle pattuizioni relative alla commissione di massimo scoperto e alle spese del conto. Il giudice di prime cure pronunciava sentenza con la quale rideterminava il saldo del conto corrente in euro 24.184,76, a debito della correntista, a fronte di un saldo banca di euro 24.762,62. La società Alfa proponeva appello, che però veniva rigettato.

LA CENSURA

A questo punto, la società Alfa si rivolgeva alla Corte di Cassazione, lamentando, in particolare, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1344, 1283 c.c., 120 T.U.B. (D.lgs. n. 385/1993), 2 e 6 delib. CICR 9 febbraio 2000. Secondo la ricorrente, i giudici di secondo grado avevano riconosciuto la legittimità della capitalizzazione degli interessi debitori sebbene il contratto non provvedesse, di fatto, alcuna valida clausola di reciprocità. Difatti, la capitalizzazione degli interessi creditori non era stata prevista, avendo il contratto mancato di contemplare alcun incremento del tasso degli interessi attivi.

LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La Cassazione dava ragione alla società Alfa. I giudici di legittimità precisavano che “L'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione - e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art. 6” CICR del 9 febbraio 2000. Si possono pagare interessi su interessi esclusivamente nell’ipotesi in cui gli istituti di credito applichino in modo pedissequo quanto contemplato dalla normativa vigente (delib. CICR 9 febbraio 2000); contrariamente, ci si troverebbe di fronte alla fattispecie anatocistica vietata dall'art. 1283 c.c. Non basta che nel contratto venga specificata la pari periodicità degli interessi, bensì occorre che venga effettivamente applicata la capitalizzazione. Di conseguenza, qualora il tasso di interesse creditore annuo nominale sia uguale a quello effettivo vuol dire che l'anatocismo è stato applicato illegittimamente. In tali circostanze, il correntista può chiedere ed ottenere la rideterminazione del saldo del conto corrente e l’istituto di credito è tenuto a restituirgli tutte le somme versate indebitamente. Gli Ermellini concludevano enunciando il seguente principio di diritto: “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell’interesse creditore, che è richiesta dall’art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall’art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”. In virtù di ciò, il Tribunale Supremo accoglieva la censura della società Alfa.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'