Finanziamento estinto anticipatamente: è nulla la clausola che nega

Finanziamento estinto anticipatamente: è nulla la clausola che nega il rimborso dei costi

'Finanziamento estinto anticipatamente: è nulla la clausola che nega il rimborso dei costi'
Finanziamento estinto anticipatamente: è nulla la clausola che nega il rimborso dei costi

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Con l’ordinanza n. 25977 del 6 settembre 2023, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in tema di mutuo bancario, si è ancora una volta espressa a favore del consumatore stabilendo che a quest’ultimo non può essere negato il rimborso dei costi nel caso in cui estingua anticipatamente il finanziamento.

SOMMARIO

1) Il caso 2) La Cassazione si schiera a favore del consumatore

Il caso

Tizio stipulava un contratto di finanziamento con una banca riuscendo ad estinguerlo anticipatamente; poiché gli veniva negata la restituzione dei costi non maturati, agiva in giudizio contro l’istituto di credito. Il Giudice di Pace rigettava la domanda del consumatore e il Tribunale confermava la decisione del primo giudice. In particolare, il Tribunale specificava che l’art. 125 del D.Lgs. 385/93, nel testo vigente al momento della stipulazione del contratto, non poteva essere applicato, in quanto la norma rinviava al CICR le modalità con le quali il consumatore, estinto anticipatamente il mutuo, avesse diritto alla riduzione del costo complessivo del credito. Per il Tribunale, in assenza di una norma attuativa che specificasse le modalità di esercizio del diritto, non era possibile procedere ad alcuna riduzione. L’art. 125 sexies del Testo Unico Bancario, inserito con il D.Lgs. 141/2010, che prevede il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, non era applicabile, in quanto tale norma era entrata in vigore dopo la conclusione del contratto e dopo il recesso del consumatore. Non era applicabile anche l’art. 33, lettera g) del Codice del Consumo (secondo il quale è presuntivamente vessatoria la clausola che consenta al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto), dal momento che era stato il consumatore a recedere dal contratto e non la banca.

La Cassazione si schiera a favore del consumatore

Tizio, vedendosi negati i suoi diritti, si rivolgeva alla Suprema Corte, la quale gli dava ragione. Secondo la Suprema Corte, una clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento è nulla, in quanto determina uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore, permettendo all’ente finanziatore di trattenere somme parametrate all’intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore. La Cassazione sottolineava l’importanza dell’applicazione dei seguenti principi di diritto: • “L’art.125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D.Lgs. n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all’autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”. • “È nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perchè determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 206/2005”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'