E' ammissibile il decreto ingiuntivo per la consegna  della

E' ammissibile il decreto ingiuntivo per la consegna della documentazione bancaria (Trib. Campobasso, 17 ottobre 2017)

'E' ammissibile il decreto ingiuntivo per la consegna  della documentazione bancaria  (Trib. Campobasso, 17 ottobre 2017)'
E' ammissibile il decreto ingiuntivo per la consegna della documentazione bancaria (Trib. Campobasso, 17 ottobre 2017)

E’ l’art. 119 del T.U.B. ‐ rubricato “comunicazioni periodiche alla clientela” ‐ a disporre che le banche e gli intermediari finanziari: devono fornire al cliente, nei contratti di durata - sono contratti di durata quelli che si protraggono nel tempo es.: mutui, leasing- una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto, almeno una volta all'anno e comunque alla scadenza del contratto. L’invio di tali comunicazioni deve avvenire in forma scritta o mediante altro supporto durevole, preventivamente accettato dal cliente (art. 119 T.U.B., co. 1). Mentre per i rapporti regolati in conto corrente, gli istituti di credito, devono inviare l'estratto conto, con periodicità annuale oppure a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile (art. 119 T.U.B., co. 2). Inoltre devono fornire , copia della documentazione per le singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni; e questo entro un congruo termine, o comunque non oltre 90 giorni dalla domanda, con addebito al cliente dei costi di produzione della documentazione (art. 119 T.U.B., co.4).
La disposizione richiamata nulla prevede in merito alla copia dei contratti, riferendosi alle sole “comunicazioni periodiche” , prevededo inoltre che, la richiesta può riferirsi a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. E' ormai pacifico, che il cliente abbia il diritto di ricevere anche copia dei contratti sottoscritti e che tale diritto, sia di rango superiore, rispetto al dirirtto di ricevere copia della documentazione relativa a singole operazioni di cui all'art. 119 del T.U.B. L’obbligo in capo alla banca di consegnare copia del contratto discende dal dovere generale di correttezza di cui all'art. 1175 cc.,che oltre ad imporre alle parti contraenti di agire secondo le regole della buona fede impone che Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede. Pertanto, il fondamento dell'obbligo di consegna della documentazione che grava sulla banca, risiede nel principio della buona fede contrattuale, ed in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti. Peraltro lo stesso Testo Unico Bancario (art. 117) ‐ dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto ‐ ne impone la consegna ai clienti, i quali hanno quindi diritto a riceverne copia sia al momento della sottoscrizione che successivamente. Ma cosa succede se la banca non produce o non renda disponibili tali documenti, neanche dietro richiesta formale da parte del cliente? Su questa questione si è pronunciato il 17/10/2017 il Trib. di Campobasso. Il giudice molisano ha ritenuto ammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo ai danni della banca per la consegna della documentazione contrattuale e contabile. Nel caso di specie la richiesta era rivolta ad ottenere copia del contratto , degli e.c. e del conto scalare, che non era stata prodotta dalla banca dietro richiesta del cliente ai sensi dell’art. 119 TUB.