I genitori devono mantenere il figlio agli studi universitari fuori

I genitori devono mantenere il figlio agli studi universitari fuori sede

'I genitori devono mantenere il figlio agli studi universitari fuori sede'
I genitori devono mantenere il figlio agli studi universitari fuori sede

Con l’ordinanza n. 36824 del 15 dicembre 2022, la Corte di Cassazione, pronunciandosi in tema di mantenimento dei figli, ha stabilito che i genitori sono tenuti a mantenere il figlio che desideri intraprendere gli studi universitari in un’altra città. Nella vicenda in esame, Tizia proponeva ricorso in Tribunale, affinché il giudice condannasse i genitori al pagamento, a suo favore, di una somma mensile di 2.600 euro, a suo avviso necessari per potersi mantenere gli studi all’università, oltre alle eventuali spese straordinarie. Il giudice di primo grado, in parziale accoglimento della domanda, condannava i genitori al pagamento della somma di 1.400 euro, oltre al rimborso delle spese precedentemente sostenute da Tizia. I giudici di merito rigettavano l’appello proposto dai genitori della studentessa, dal momento che erano state dimostrate le spese di iscrizione universitaria, nonché quelle per la locazione di un appartamento da parte di Tizia. Non era, invece, stata dimostrata dagli appellanti la esosità delle spese da parte di Tizia rispetto alle condizioni della famiglia. Altresì, la Corte distrettuale evidenziava che non si potevano discriminare le richieste della ragazza posto che il fratello maggiore era stato mantenuto durante tutti gli studi universitari. Tra l’altro, la coppia versava in ottime condizioni economiche essendo titolare di tre società di vigilanza privata, proprietaria di vari immobili e titolare di diversi conti correnti. A questo punto, i genitori di Tizia si rivolgevano alla Suprema Corte, la quale dichiarava il ricorso inammissibile. Gli Ermellini evidenziavano che la Corte distrettuale aveva correttamente confermato l'assegno mensile di 1400 euro a favore di Tizia, considerato la solidità delle tre società dei genitori, la consistenza dei conti correnti, dei redditi da locazione, delle diverse proprietà immobiliari e delle spese esose e voluttuarie sostenute dagli stessi e mai smentite. Altresì, giusta era stata la comparazione equitativa con le spese sostenute dalla coppia per il figlio maggiore (fratello di Tizia), che gli stessi avevano mantenuto agli studi. Per i giudici di legittimità, negare a Tizia il mantenimento agli studi universitari fuori sede era da considerarsi un vero e proprio atto discriminatorio.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'