SULL’INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE: IL PUNTO DELLA

SULL’INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE: IL PUNTO DELLA SUPREMA CORTE

'SULL’INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE: IL PUNTO DELLA SUPREMA CORTE'
SULL’INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE: IL PUNTO DELLA SUPREMA CORTE

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5897 del 23 febbraio 2022, ha stabilito che è inammissibile il ricorso per Cassazione se la sentenza di secondo grado è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti del giudizio di merito. Nella vicenda in esame, Tizio proponeva ricorso per la cassazione della sentenza con cui la Corte d'Appello aveva dichiarato improcedibile il suo appello avverso la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile, in quanto preclusa da un precedente giudicato, la domanda da lui proposta per l'accertamento del suo diritto di comproprietà sul cortile del condominio Alfa. I giudici di merito affermavano l'improcedibilità dell'appello di Tizio considerando tardiva la costituzione dello stesso nel giudizio di secondo grado, poiché la notifica dell'atto di appello avverso la sentenza di primo grado era stata ricevuta dagli appellati il 27 e il 29 maggio 2009, cosicché l'iscrizione a ruolo della causa di appello, effettuata il 9 giugno del 2009, risultava intempestiva rispetto al termine di 10 giorni risultante dal combinato disposto degli articoli 347 e 165 c.p.c. Dopo l'appello notificato il 27 e 29 maggio 2009, Tizio notificava un secondo atto di appello in data 11 giugno 2009, e detta seconda impugnazione era ammissibile (dal momento che non era stata dichiarata l'inammissibilità o l'improcedibilità della prima impugnazione e poiché non si era quindi consumato il potere di impugnazione dell'appellante) e tempestiva, anche rispetto al termine breve decorrente dalla proposizione della prima impugnazione. Tuttavia, secondo i giudici di merito, l'appellante non poteva giovarsi di questa seconda impugnazione, in quanto essa non era stata iscritta a ruolo per essere successivamente riunita a quella antecedente; pertanto, il vizio di iscrizione non era sanato e l'appellante era incorso nella decadenza di cui all'articolo 348 c.p.c. A questo punto, Tizio si rivolgeva alla Corte di Cassazione deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 347, 348, primo comma, e 165 c.p.c., nonché la nullità della sentenza impugnata. Il ricorrente sottolineava che: • non aveva mai iscritto a ruolo il primo atto di citazione in appello; • l'atto iscritto a ruolo in data 9 giugno 2009 (erroneamente ritenuto dalla Corte distrettuale la prima citazione in appello) era la velina della seconda citazione in appello, spedita per notifica lo stesso 9 giugno (dopo il decorso di 10 giorni dalla prima notifica della prima citazione) e la cui prima notifica si era perfezionata il giorno 11 giugno 2009. Gli Ermellini dichiaravano il ricorso inammissibile in virtù di consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Qualora una parte assuma che la sentenza di secondo grado, impugnata con ricorso ordinario per cassazione, è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti del giudizio di merito, il ricorso è inammissibile, essendo denunziato - al di là della qualificazione come “violazione di legge” - un tipico vizio revocatorio, che può essere fatto valere, sussistendone i presupposti, solo con lo specifico strumento della revocazione, disciplinato dall'art. 395 c.p.c.”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'