Rilevanza della  Commissione di Massimo Scoperto nel computo del TEG

Rilevanza della Commissione di Massimo Scoperto nel computo del TEG (Cass. SS.UU. n. 16303 del 20 giugno 2018)

'Rilevanza della  Commissione di Massimo Scoperto nel computo del TEG (Cass. SS.UU.  n. 16303 del 20 giugno 2018)'
Rilevanza della Commissione di Massimo Scoperto nel computo del TEG (Cass. SS.UU. n. 16303 del 20 giugno 2018)

La Cassazione ha recentemente chiarito la nozione della commissione di massimo scoperto, riportandosi a quanto indicato dalla Banca Italia nelle Istruzioni per la rilevazione del TEGM ai fini della legge sull’usura.

Secondo un primo orientamento, sostenuto dalla Seconda Sezione penale, il tenore letterale dell’art. 644, comma IV, c.p. impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito, pertanto. tra essi rientrerebbe indubbiamente la commissione di massimo scoperto,

Conseguentemente, secondo tale interpretazione (che considera l’art. 2 bis d.l. n. 185/2008 norma di intepretazione autentica dell’art. 644, comma IV, c.p.) nella determinazione del TEG praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito, dovrà tenersi conto anche della CMS, nel caso in cui essa sia applicata (cfr. Cass., sez. II pen., sent. n. 12028 del 19/02/2010).

Diametralmente opposto l’orientamento della Prima sezione civile che invece smentiva l’applicazione retroattiva dell’art. 2 bis d.l. cit. escludendo che, per il periodo precedente l’entrata in vigore di tale norma, ai fini della verifica del superamento in concreto del tasso soglia dell’usura presunta, si potesse tener conto della CMS (Cass., sez. I civ., 12965 del 22/06/2016 e 22270 del 3/11/2016).

Ebbene, secondo le Sezioni Unite la commissione di massimo scoperto non può non rientrare tra le “commissioni” o “remunerazioni” del credito menzionate sia dall’art. 644, comma IV, c.p. che dall’art. 2, comma I, l. 108/1996, attesa la sua natura corrispettiva alla prestazione creditizia della banca, non rilevando la circostanza che i decreti ministeriali (di cui all’art. 2 comma I cit.) di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso anche tale commissione. Gli ermellini hanno dunque espresso il seguente principio di diritto: Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 2 bis d.l. n. 185/2008, inserito nella legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n.108/1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d’interesse praticato in concreto e della commissioni di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l’importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.