Nei contratti di mutuo il costo della polizza rileva  ai fini

Nei contratti di mutuo il costo della polizza rileva ai fini dell’usura ( C. Cass., 16 Aprile 2018)

'Nei contratti di mutuo il costo della polizza rileva  ai fini dell’usura ( C. Cass., 16 Aprile 2018)'
Nei contratti di mutuo il costo della polizza rileva ai fini dell’usura ( C. Cass., 16 Aprile 2018)

La tematica del costo complessivo del credito nelle polizze connesse ai finanziamenti si intreccia al profilo dell’usurarietà dei tassi applicati. L’argomento è stato recentemente ripreso ed illustrato dalla I^ sez. Civile della Corte di Cassazione, la quale con l’ordinanza n.9298 del 16 aprile 2018, ha confermato che il costo della polizza assicurativa accessoria al finanziamento, rientra nel concetto di spesa indicato dall’art. 644 c.p. ai fini della determinazione del tasso usurario, derivandone la nullità del contratto in caso di superamento. La ratio della decisione è da individuare nella normativa di rango primario; l’art. 1815 c.c. e l’art. 644 c.p., come ridisegnati dalla L. 108/1996, che testualmente prevedono: per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. La Corte ritiene dunque, che il Giudice debba accertare il costo complessivo ed effettivo del finanziamento (TEG), nella singola operazione creditizia sulla base di quanto indicato dall’art. 644 c.p., non essendo del tutto congruo il solo riferimento al TEGM.
Nei motivi della decisione si legge infatti che: oltre all’usura pecuniaria è disciplinata l’usura reale per cui può aversi usura non solo in caso di interessi eccessivi ma anche nell’ipotesi di vantaggi diversi.

In definitiva il Collegio sancisce che una volta verificato il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell’usura genetica …. restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario. La pronuncia in esame, richiama espressamente, la L. 24 del 2001 – Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura – che all’art. 1 recita: ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.