Rilevanza della penale per la risoluzione anticipata per la verifica

Rilevanza della penale per la risoluzione anticipata per la verifica del superamento del tasso soglia (Trib. Chieti, 13 Aprile 2017)

'Rilevanza della penale per la risoluzione anticipata per la verifica del superamento del tasso soglia (Trib. Chieti, 13 Aprile 2017)'
Rilevanza della penale per la risoluzione anticipata per la verifica del superamento del tasso soglia (Trib. Chieti, 13 Aprile 2017)

Con la sentenza n. 237 del 24 Aprile 2017, il Tribunale di Chieti condivide il principio affermato dalla Suprema Corte in diverse pronunce, anche recenti, secondo la quale: Ai fini del calcolo del superamento del tasso soglia deve tenersi conto anche della prevista penale in caso di risoluzione anticipata del mutuo, a nulla rilevando che trattasi di onere eventuale, dovendosi fare necessariamente riferimento al momento della promessa di pagamento con relativa assunzione di responsabilità da parte del debitore in caso di risoluzione del contratto, in aderenza alla nuova formulazione dell’art. 644 c.c.. Ai sensi dell'art. 1, c. 5° L. 108/96 per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito, pertanto, ai fini dell'accertamento dell'usurarietà del tasso applicato al mutuo deve tenersi conto anche della commissione (o penale) per estinzione anticipata del credito.

Indubbiamente tale commissione rappresenta un costo del mutuo erogato, anche se incerto nell’an e nel quantum, in considerazione del fatto che essa, al pari degli interessi di mora, dipende da un fatto del mutuatario; il relativo calcolo deve essere effettuato in relazione al capitale concesso a mutuo, dovendosi aver riguardo al momento in cui le condizioni contrattuali vengono pattuite, così come prescrive la legge, considerato che bisogna certamente considerare anche l’ipotesi che l'estinzione anticipata venga richiesta già prima o immediatamente dopo il pagamento della prima rata (cfr. Trib. Bari, 19/10/2015; Trib. Pescara, 28/11/2014; Trib. Ascoli Piceno, 30/06/2014).

D’altro canto la finalità perseguita dal legislatore al momento della emanazione della L. 108/96 era quella di contenere i tassi anomali, ricomprendendo nel relativo calcolo, ai fini della disciplina anti-usura e del superamento del tasso soglia, qualsiasi onere collegato alla erogazione del credito e, quindi, anche al costo pattuito per la estinzione anticipata del mutuo.